- Consulta le sezioni
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Atti generali
- Riferimenti normativi su organizzazione e attività
- Atti amministrativi generali e documenti di programmazione strategico/gestionale
- Codice di condotta e Codice etico
- Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
- Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo CESSATI
- Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
- Articolazione degli uffici
- Telefono e posta elettronica
- Dati su scietà partecipate
- Provvedimenti
- Enti di diritto privato controllati
- Rappresentazione grafica
- Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
- Atti delle amministrazioni giudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
- Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture
- Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni
- Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali
- Composizione della commissione giudicatrice e curricula dei suoi componenti
- Contratti
- Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
- Dati sui pagamenti
- Indicatore di tempestività dei pagamenti
- ammontare complessivo dei debiti
- IBAN e pagamenti informatici
- Atti di programmazione delle opere pubbliche
- Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Sezione relativa alle informazioni ambientali, come indicato all’art. 40 del d.lgs. 33/2013.
Fattispecie non sussiste.
- Prevenzione della corruzione
- Accesso civico
- Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati
- Dati ulteriori
Accesso civico
L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.
Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5, ovvero del diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni “pubblici” in quanto oggetto “di pubblicazione obbligatoria”.
Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. Diversamente da quest’ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.
Che cos’è l’accesso civico?
Il legislatore introduce la nozione di “accesso civico”, con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte del decreto: è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l’intervento sostitutivo ed occorre segnalare l’accaduto all’ufficio per i procedimenti disciplinari.
L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla legge 241 del 1990. Se ne differenzia per l’oggetto: l’accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto n.33 nella seconda parte. Se ne differenzia per la modalità: mentre il diritto di accesso “ordinario” è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.
Come presentare l’istanza: utilizzare l’apposito modulo e inviarlo:
• in allegato, via mail, all’indirizzo info@acquedottovaltiglione.it (indicando nell’oggetto: “Istanza di accesso civico”), allegando scansione di un documento d’identità valido;
• di persona, presentando alla portineria della sede centrale-accettazione posta (Piazza V. Emanuele II, n.1) il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento d’identità valido
Scarica modulo di istanza accesso civico
Scarica modulo di accesso civico generalizzato
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è il Dott. Luigi Buscaglia contattabile al seguente indirizzo e-mail segretario@comune.mombercelli.at.it
REGISTRO DEGLI ACCESSI
Tipo di accesso
(puntuale/ generalizzato/ 241) | Data di presentazione
(data ricevimento istanza) | Oggetto della richiesta | Presenza di contro interessati | Esito
(accoglimento- accesso consentito/ diniego parziale/ diniego totale) | Data del provvedimento | Sintesi della motivazione
(ragioni del diniego totale o parziale) |
Nel periodo dal 01/01/2017 al 30/06/2017 NON vi sono stati accessi civici | ||||||
Nel periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017 NON vi sono stati accessi civici | ||||||
Nel periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018 NON vi sono stati accessi civici | ||||||
Nel periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018 NON vi sono stati accessi civici | ||||||
Nel periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019 NON vi sono stati accessi civici | ||||||
Nel periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019 NON vi sono stati accessi civici | ||||||
Nel periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020 NON vi sono stati accessi civici |
Sezione aggiornata e controllata al 30/06/2020