- Servizi e utilità
- Focus on
Gruppo Whatsapp
Questionario soddisfazione cliente
Bonus idrico
Consigli antitruffa
Codice etico degli appalti
RAPPORTI CON I FORNITORI ED I COLLABORATORI ESTERNI
Vengono di seguito regolamentati i comportamenti posti in essere con riferimento alle gare d’appalto ed ai contratti dell’Acquedotto Valtiglione S.p.A. (qui di seguito denominata semplicemente “AV” o “Società”).
Le disposizioni del presente Codice Etico degli Appalti, da ritenersi integrativo e di attuazione dei principi contenuti nel Codice Etico già adottato dalla Società, interessano tutte le imprese che concorrono alle gare d’appalto ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore di lavori, servizi, forniture, di consulente o subappaltatore.
L’espressa accettazione di quanto segue costituisce condizione di ammissione alle gare d’appalto di lavori, servizi, forniture e condizione di efficacia dei contratti che non possono essere affidati altro che ad un imprenditore, fornitore o prestatore di servizi determinato
Tutte le imprese concorrenti alle gare indette dalla Società, le imprese aggiudicatarie e i loro subappaltatori e i consulenti, si impegnano a rispettare le norme di legge vigenti direttamente o indirettamente legate al settore degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture che a titolo indicativo e non esaustivo, nel seguito si riassumono:
· d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);
· d.p.r. n. 207/2010 e s.m.i. (Regolamento sui contratti pubblici);
Si richiama inoltre il rispetto di tutte le Direttive comunitarie in materia di appalti e diconcorrenza sul mercato, nonché di tutte le normative in materia di appalti pubblici che dovessero essere emanate in futuro.
L’impresa concorrente o appaltatrice agisce nel rispetto dei più elevati standard di integrità, onestà, correttezza professionale, trasparenza e buona fede nei confronti della Società nonché di correttezza professionale e lealtà nei confronti delle altre imprese.
La Società riconosce l’importanza fondamentale di operare in un mercato competitivo, nel rispetto dei principi comunitari della concorrenzialità e competizione: pertanto, tutte le imprese concorrenti alle gare si impegnano a rispettare le norme di legge sulla concorrenza evitando pratiche che possano, in modo diretto o indiretto, contrastare con i principi comunitari e le leggi in materia di concorrenza. Parimenti, la Società nei suoi rapporti con i fornitori, evita ingiuste discriminazioni nelle trattative e non deve fare uso improprio del suo potere contrattuale a danno dei fornitori stessi.
Ai fini del presente Codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d’affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l’Impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante:
· la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell’aggiudicazione dell’appalto, ovvero altre forme di collusione con la persona responsabile per l’aggiudicazione dell’appalto;
· omessa comunicazione sull’esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;
· un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell’offerta;
· l’offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché non concorrano all’appalto o ritirino la loro offerta;
· la creazione di cartelli;
· la spartizione dei mercati;
· la limitazione alla produzione o alla vendita funzionale ad alterare le regole di un libero mercato.
In caso di negoziazione diretta con la Società, l’offerta verrà formulata seguendo le stesse logiche da adottare per la partecipazione ad una gara (offerta concorrenziale), pertanto il fornitore si asterrà da comportamenti che svantaggiano il Committente e formulerà esclusivamente prezzi equi.
L’impresa non si avvale dell’esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell’art. 2359 del codice civile, né si avvale dell’esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l’andamento delle gare d’appalto.
Nel partecipare a gare d’appalto e nella successiva esecuzione, l’impresa si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti della Società.
Non è consentito né direttamente né indirettamente, offrire o pagare somme di denaro o altre utilità (inclusi regali o doni) ai dipendenti, ai loro familiari o a persone a questi comunque collegate, salvo che si tratti di doni o utilità d’uso di modico valore e comunque accettati comunemente nella prassi internazionale. In ogni caso, è vietato offrire ai dipendenti omaggi commerciali, regali o altre utilità che, anche se di modico valore, possano costituire violazioni di legge o di regolamenti; possano essere in contrasto con il presente Codice; possano, se resi pubblici, rappresentare un danno anche solo di immagine per la Società. E’ altresì vietato offrire ai Dipendenti, ai loro familiari o a persone in qualche modo agli stessi collegate, omaggi, regali o altri benefici che possono in qualche maniera compromettere la loro imparzialità di giudizio. In ogni caso l’omaggio o la cortesia al dipendente della Società per essere ammessa, oltre ad avere le caratteristiche di cui sopra, dovrà essere tale da non poter essere interpretata dal soggetto che la riceve come funzionale ad ottenere vantaggi illeciti da parte della Società stessa.
Non è altresì consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare a titolo personale i dipendenti, i loro familiari o persone agli stessi comunque legate.
Le imprese che intendono concorrere alle gare della Società devono pertanto evitare di trovarsi, a qualsiasi titolo, in una situazione di conflitto di interessi; pertanto dovranno astenersi dall’intrattenere rapporti commerciali con la Società quelle imprese all’interno delle quali i dipendenti della Società o loro familiari o persone alle stesse collegate, abbiano degli interessi personali che potrebbero influenzare l’indipendenza di giudizio del dipendente stesso nei rapporti con l’impresa stessa (ad es. l’esistenza di partecipazioni finanziarie o di quote dell’impresa; il possesso o la negoziazione di titoli; l’esistenza di relazioni di natura commerciale, professionale, familiare o amichevole all’interno dell’impresa tali da influire sull’imparzialità del dipendente).
Le imprese aggiudicatarie di appalti ed i consulenti sono tenuti a mantenere riservata ogni informazione riguardante le caratteristiche tecniche, tecnologiche, commerciali della Società apprese in occasione del rapporto contrattuale con la Società stessa, fatti salvi i casi in cui tali informazioni siano diventate di pubblico dominio.
L’impresa segnala alla Società che espleta l’appalto qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.
L’impresa segnala altresì qualsiasi anomala richiesta o pretesa da parte dei dipendenti addetti o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o al contratto ed alla sua esecuzione.
La mancanza di una copia delle presenti disposizioni allegate alla documentazione di gara e sottoscritte per accettazione dal Titolare o Legale Rappresentante dell’Impresa concorrente, comporterà l’esclusione dalla gara.
La violazione di quanto stabilito ai punti b), c), d), e), f) comporterà l’esclusione dalla gara ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, la revoca dell’aggiudicazione o la risoluzione del contratto per colpa dell’impresa.
La violazione delle norme suindicate potrà comportare inoltre, a giudizio della Società in relazione alla gravità della violazione stessa, anche l’interdizione per un anno dalla partecipazione dalle gare che verranno indette dalla Società.
Approvato dal Cda in data 02/12/2014
Scarica il codice etico degli appalti in formato PDF