
Potete consultare il Regolamento di Utenza, oppure scaricare il Regolamneto completo in formato PDF cliccando qui.
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Autorità d'Ambito n. 5 Astigiano Monferrato
ASTI Servizi Pubblici S.p.A
REGOLAMENTO DI UTENZA E CONDIZIONI DI FORNITURA del SERVIZIO IDRICO NTEGRATO
Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato
Approvato dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito con Deliberazione n. 75 dell'11 novembre 2005
Regolamento del Servizio Idrico Integrato
NORME COMUNI
Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento
Art. 3 - Richiesta di allacciamento
Art. 4 - Preventivo
1. A seguito della richiesta di nuovo allacciamento, di modifiche di allacciamento
esistente e di ogni altra prestazione che preveda il pagamento di un corrispettivo a
carico dell'utente, il Gestore provvede a redigere apposito preventivo. Il preventivo
contiene:
.
l'indicazione dei corrispettivi previsti per l'esecuzione dell'intervento richiesto,
secondo quanto previsto nel successivo art. 5; gli elementi necessari alla
fattibilità tecnica dell'intervento richiesto, comprese le opere e le autorizzazioni
a carico del richiedente, con la necessaria documentazione tecnica;
.
la stima dei tempi previsti per la concessione delle autorizzazioni
eventualmente necessarie per l'esecuzione del lavoro, di competenza del
Gestore;
.
l'indicazione degli adempimenti e della documentazione che il richiedente deve
predisporre, in caso di accettazione del preventivo, per dare luogo all'intervento
richiesto;
.
l'indicazione del tempo massimo di effettuazione dell'intervento richiesto,
nonché l'indicazione dell'indennizzo previsto in caso di mancato rispetto di tale
standard.
2. I tempi per l'emissione del preventivo sono riportati nella Carta del Servizio.
Nessun onere che non sia stato indicato nel preventivo può essere richiesto
successivamente al richiedente per la prestazione preventivata. Il preventivo contiene
apposito modulo di accettazione e le modalità di pagamento dei costi di
allacciamento. Il preventivo ha validità tre mesi.
3. Il Gestore provvede ad effettuare l'allacciamento previo pagamento dei costi di
allacciamento riportati nel preventivo. Salvo casi eccezionali, o specifiche richieste
dell'utente, i lavori saranno eseguiti entro trenta giorni, come da Carta del Servizio,
dalla data del pagamento.
Art. 5 - Costi di allacciamento
Regolamento del Servizio Idrico Integrato
pag. 5
1. I costi di allacciamento comprendono le spese per la stesura del preventivo e di
sopralluogo, nonché le spese effettive di allacciamento. Tali importi sono dovuti in
caso di nuovo allacciamento o di variazione di allacciamento esistente.
2. Le spese per la stesura del preventivo e di sopralluogo (All. 4 punto 1) sono
comunque dovute anche se l'utente non procede all'allacciamento e devono essere
pagate alla richiesta del preventivo.
3. Il listino prezzi, proposto dal Gestore, si intende applicabile con l'approvazione da
parte dell' A.Ato5. (allegato 2)
Art. 6 - Validità del presente Regolamento
1. Si applica integralmente il presente Regolamento per i nuovi allacciamenti e/o ad
ogni modifica degli attuali contratti.
2. Per i contratti esistenti non si applica il presente Regolamento per quanto riguarda i
seguenti punti:
-art. 9 comma 2 relativamente alla garanzia pari al triplo della quota di accesso al
servizio di acquedotto;
-art. 22 relativamente alla localizzazione dei nuovi contatori.
3. Nel caso degli impianti esistenti, ove non siano conformi o resi tali alle
disposizioni del presente Regolamento, il Gestore è responsabile della manutenzione
degli impianti sino al punto presa. Gli interventi di manutenzione tra la presa ed il
contatore sono a carico dell'utente previa autorizzazione del Gestore.
4. Il presente Regolamento si sostituisce alle precedenti regolamentazioni relative al
servizio idrico integrato dei Gestori salvaguardati dall'A.Ato5. Ne sarà data
comunicazione in occasione delle prime bollettazioni utili.
5. Il presente Regolamento è soggetto all'approvazione dell'A.Ato5 ed entra in vigore
il 1 GENNAIO 2006.
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 6
REGOLAMENTO DI ACQUEDOTTO
Art. 7 - Oggetto e natura dell'erogazione di acqua potabile
1. Il Gestore eroga normalmente acqua potabile col sistema a contatore.
2. L'erogazione può essere di tipo ordinario o provvisorio ed è accordata nel
rispetto dell'osservanza delle condizioni del presente Regolamento.
3. Le concessioni di erogazione sono normalmente accordate per i soli usi
domestici propriamente detti. Pertanto il Gestore può vietarne l'uso per altre
incombenze (industriali, irrigazioni di orti e giardini, piscine natatorie private non
dotate di impianto di trattamento e riutilizzazione dell'acqua usata, utilizzazioni per
raffreddamenti o per forza motrice, etc) per giustificati motivi tecnici.
4. Il Gestore è responsabile, di norma, della manutenzione degli impianti sino al
contatore. Per gli allacciamenti preesistenti all'entrata in vigore del presente
Regolamento, ove non siano conformi o resi tali alle disposizioni del presente
Regolamento, valgono le prescrizioni contrattuali in precedenza stabilite.
Art. 8 - Utente proprietario e locatario
1. La concessione di erogazione dell'acqua potabile è fatta di regola al
proprietario dello stabile: può eccezionalmente essere fatta al locatario, il quale però
deve produrre il nullaosta scritto del proprietario.
Art. 9 - Modalità contrattuali, spese di registro, costo della presa,
subentro, riattivazione, spostamento, sostituzione contatore,
variazione della ragione sociale della persona giuridica
1. Per ogni singola erogazione è stipulata una scrittura privata, firmata dall'Utente
o dal suo legale rappresentante e dal legale rappresentante del Gestore o suo delegato,
redatta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia d'imposta di bollo e di registro in
un solo originale che rimane presso il Gestore.
2. L'Utente è tenuto a pagare un corrispettivo comprendente: il diritto fisso legato
alla spesa della scrittura, oltre il bollo, nonché una ulteriore somma, a titolo di
anticipo sui consumi, pari al triplo della quota di accesso al servizio (da intendersi
quota di accesso al servizio di acquedotto e dello specifico contratto). Tale somma,
infruttifera, rimarrà vincolata fino alla fine del contratto e verrà computata nella
liquidazione in sede di chiusura o voltura del contratto.
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 7
3. All'atto della firma del contratto, l'Utente ne riceve una copia. L'Utente può
comunque richiedere, a sue spese, la stipulazione della scrittura in doppio originale,
oppure copia conforme della stessa in carta da bollo, oppure semplice fotocopia priva
di valore legale.
4. E' pure a carico esclusivo dell'Utente qualsiasi spesa per eventuale
registrazione della scrittura, nonché per imposte, tasse, contributi o canoni erariali,
provinciali o comunali, tanto sulle scritture, quanto sulle forniture dell'acqua o sugli
apparecchi o comunque in relazione alla somministrazione di acqua; salvo che
l'intervento, a valutazione del Gestore ed eventualmente sentito l'A.Ato5, rivesta
carattere generale e quindi le spese connesse rientrino a carico del Gestore.
5. All'atto della stipulazione del contratto, l'Utente deve pagare il costo della
presa in base a preventivo. Analogamente deve pagare l'eventuale contributo per il
prolungamento di condotta.
6. Per le erogazioni per le quali occorra la costruzione di apposita condotta
pubblica (oltre i 10 m previsti per la presa) e/o potenziamento della rete esistente,
l'utente è tenuto a contribuire, sulla spesa da sostenersi e valutata a preventivo sulla
base di costi correnti di mano d'opera, noli e materiali, aumentati del 10% per spese
generali, nella seguente misura:
-erogazioni ad uso domestico:
.
50% per lunghezza di nuova posa fino a 100 m. e per la parte di potenziamento
rete;
.
70% per la parte eccedente i 100 m.;
- erogazioni ad uso non domestico: 100%.
Gli interventi che riguardano più utenti possono far parte del programma di
investimenti approvato dall'Autorità d'Ambito.
7. Chi subentra nell'unità immobiliare, in cui esista già in funzione una presa,
deve sottoscrivere una voltura del contratto di somministrazione entro 30 gg pagando
il diritto fisso di cui al 2° comma. In caso di inadempimento dovrà assumere in capo a
se stesso gli obblighi dell'Utente cessato. In tal caso la decorrenza del contratto di
somministrazione dell'acqua sarà concomitante con la data dell'ultima lettura del
contatore.
8. Una presa esistente disattivata può essere riattivata, su richiesta dell'utente,
adeguandola alle disposizioni del presente Regolamento secondo le tariffe
dell'allegato 2.
9. Per ogni spostamento di presa o per ogni cambiamento del diametro di una
presa esistente si deve aggiornare ove necessario il contratto di somministrazione e
l'Utente dovrà pagare oltre alle spese di contratto, l'importo della nuova presa
determinato in base a preventivo.
10. Altresì, in base a preventivo, saranno rimborsate al Gestore le spese per
prestazioni e lavori di carattere occasionale che fossero richiesti dall'Utente ed
eseguiti dal Gestore.
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 8
11. Qualora, dopo la stipula del contratto ed in corso del medesimo, l'Utente (in
caso si tratti di impresa individuale o societaria) comunichi al Gestore per iscritto,
con adeguata e valida documentazione, la variazione della propria ragione sociale, la
nuova intestazione potrà essere acquisita d'ufficio dal Gestore a tutti gli effetti anche
se tale variazione non sarà stata fatta risultare con regolare voltura del contratto
firmata dall'Utente. Questa procedura non potrà applicarsi in caso di subentro di altro
soggetto giuridico: ciò comporterà sempre la stipulazione di un nuovo contratto.
Art. 10 - Durata del contratto
1. Il contratto ha durata annuale rinnovabile salvo disdetta scritta.
Art. 11 - Cessazione dell'erogazione, risoluzione anticipata del
contratto
1. Nel caso di demolizione del fabbricato o di cessazione dell'esercizio e
dell'industria o di finita locazione è possibile la risoluzione anticipata della scrittura
mediante preavviso di un mese ed a condizioni da convenire caso per caso.
2. Nel caso di vendita dello stabile o di cessione dell'esercizio, l'Utente cessante
deve darne immediato avviso scritto al Gestore, il quale provvederà alla chiusura
della presa, salvo che contestualmente il subentrante non provveda alla voltura del
contratto a proprio nome o alla stipulazione di un nuovo contratto secondo quanto
previsto dall' art. 3.
3. Nel caso di disdetta comunicata dall'Utente-locatario questi dovrà altresì darne
comunicazione alla proprietà, sollevando il Gestore da ogni responsabilità derivante
dall'eventuale sospensione, improvvisa e senza preavviso, del servizio.
4. Trascorsi 30 giorni dalla data di arrivo dell'avviso di cui al 2° comma, il
Gestore, qualora non venga stipulata una nuova scrittura con il subentrante,
provvederà d'ufficio alla cessazione ed eventualmente, a suo esclusivo giudizio,
anche allo smantellamento dell'impianto.
Art. 12 - Erogazioni provvisorie
1. Le modalità e le prescrizioni relative alle erogazioni ordinarie vigono pure per
le erogazioni provvisorie, le quali inoltre sono subordinate alle condizioni seguenti:
a) la durata, da computare a mesi interi, non può essere inferiore ad un mese, né
superiore a sei mesi;
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 9
b) il quantitativo minimo contrattuale garantito dall'Utente, da pagarsi anche se
non consumato, è stabilito in ragione di un metro cubo al giorno con un
minimo di 50 mc;
c) gli utenti, per le erogazioni provvisorie da punti di attingimento sulla rete, per
lavori stradali, carico di autobotti, manifestazioni pubbliche, spettacoli
viaggianti, ecc., pagheranno anticipatamente le spese d'intervento e di
allacciamento, oltre al consumo forfettizzato dell'acqua e saranno soggetti al
versamento di una cauzione, pari al corrispettivo del quantitativo minimo
contrattuale, che verrà rimborsata a termine dell'attingimento dopo la
rimozione dell'attacco, l'accertamento dell'integrità delle installazioni del
Gestore e di assenza di qualsivoglia irregolarità. Nel caso in cui sia possibile
l'installazione di un contatore, il consumo sarà pagato posticipatamente alla
rimozione dell'apparecchio, prima del rimborso della cauzione.
Art. 13 - Modalità di somministrazione, numero di prese
1. La somministrazione dell'acqua ad uno stabile è fatta, di norma, mediante una
sola presa. I nuovi allacciamenti devono essere realizzati con separazione tecnica e
contrattuale di ogni singola unità immobiliare.
2. L'Utente di una presa non può servirsi di essa, senza autorizzazione del
Gestore, per altri stabili o per altri locali diversi da quelli per cui la presa è stata
concessa, anche se di sua proprietà.
Art. 14 -Dimensione della presa, modifiche, pressione di
distribuzione, pressione minima.
1. Spetta al Gestore:
a) stabilire, all'atto della concessione della presa, il diametro di essa e dei
contatori, in relazione al consumo massimo orario e massimo trimestrale
richiesto dall'Utente o consentito dal Gestore stesso;
b) scegliere il luogo per la costruzione della presa e per il collocamento dei
contatori;
c) determinare eventuali condizioni speciali relativamente alle modalità
dell'erogazione.
2. Qualora durante l'effettivo esercizio della presa il Gestore ritenga necessario
l'adeguamento della presa/contatore in relazione a variazioni di consumi e portata,
esso può procedere, per una corretta erogazione del servizio, alla sostituzione della
presa/contatore con altro tipo di diametro o tipo diverso a spese dell'Utente. L'utente
è tenuto a realizzare i necessari adeguamenti del proprio impianto interno.
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 10
3. In linea di massima il Gestore assicura una pressione di distribuzione al punto
di consegna compresa tra i seguenti valori:
Pressione minima di esercizio di 0,5 Kg/cm2 (0,5 bar corrispondenti a un "carico
idraulico" di 5 metri). Questo valore di pressione minima è riferito al livello del solaio di
copertura del piano abitabile più elevato.
Pressione massima di esercizio pari a 7 Kg/cm2 (7 bar, corrispondenti a un "carico
idraulico" di 70 metri). Questo valore di pressione massima è riferito al livello del piano
stradale.
4. Qualora l'altezza dell'edificio da servire sia tale da non risultare compatibile
con il valore minimo di pressione relativo alla zona di distribuzione interessata, e che
il Gestore è tenuto a far conoscere all'Utente, oppure l'edificio sorga in località
altimetricamente sfavorevole rispetto ai locali serbatoi della rete di distribuzione,
l'Utente dovrà provvedere all'alimentazione dei piani alti che non possono essere
serviti con la pressione di rete, mediante impianto privato, di sollevamento costruito
in conformità alle prescrizioni dell'articolo 16 del presente Regolamento.
5. La pressione massima di 70 m. "carico idraulico" in rete può essere superata in
talune località e negli impianti collinari: in tal caso l'Utente, opportunamente
informato, dovrà installare a valle del punto di consegna un riduttore di pressione
adeguatamente dimensionato per contenere la pressione dell'impianto interno entro i
valori massimi sopportabili dalle normali apparecchiature idrauliche, restando
comunque unicamente responsabile per ogni eventuale danno causato alla sua
proprietà, al Gestore od a terzi dal malfunzionamento del riduttore.
Art. 15 - Opere di prolungamento e potenziamento rete, proprietà
degli impianti, verifiche e manutenzioni.
1. Tutte le opere di prolungamento o potenziamento della rete e delle condotte
stradali, di costruzione delle condutture di presa, i rubinetti ed i materiali, necessari
per la derivazione dalle condotte stradali e per l'adduzione dell'acqua sino al limite
dello stabile, sono eseguite, provviste e mantenute dal Gestore a fronte del pagamento
delle somme determinate come da tariffa e come dall'art. 9. Dette opere rimangono in
ogni caso di proprietà esclusiva dell'impianto acquedottistico pubblico, anche se
l'Utente ha pagato l'importo della presa ed il concorso per la posa della condotta od il
potenziamento d'impianto ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento.
2. Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti a tali opere
ed agli apparecchi di misura spettano esclusivamente al Gestore e sono vietate agli
Utenti ed a chiunque altro, senza autorizzazione preventiva della Direzione del
Gestore, sotto pena del pagamento dei danni e di eventuali azioni penali.
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 11
Art. 16 - Impianti interni, dispositivi di sezionamento, impianti di
autoclave, modalità di connessione.
1. Gli impianti (condotte di distribuzione e relativi apparecchi) nell'interno degli
stabili e la loro manutenzione sono eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità
dell'Utente, in conformità alle vigenti leggi e normative.
Il Gestore si riserva la facoltà di prescrivere condizioni e cautele opportune
nell'interesse del servizio.
2. La rete interna deve essere realizzata in modo tale da impedire che si verifichi
un qualsiasi riflusso nelle condutture del Gestore dell'acqua consegnata o che
qualsiasi tipo di fluido pericoloso o meno per la salute umana possa venire a contatto
con l'acqua potabile.
3. È assolutamente vietato collegare direttamente la tubazione proveniente dalla
presa e le diramazioni dell'impianto interno con apparecchi, tubazioni o recipienti
contenenti vapore, acqua calda o non potabile o commista a sostanze estranee o
d'altra provenienza, o con pompe di sollevamento, senza interposizione di idoneo
serbatoio o vasca a pelo libero, avente i requisiti igienici richiesti dalle normative
locali, nazionali ed europee, alimentato da rubinetto a bocca libera con comando a
galleggiante, costruito in modo che l'arrivo dell'acqua in pressione sia situato più alto
rispetto al massimo livello raggiungibile dall'acqua nel serbatoio, così da evitare ogni
pericolo di sifonamento.
4. In particolare si richiama questa disposizione per il caso di impianti privati di
sollevamento, ad autoclave, le cui pompe dovranno sempre attingere, salvo casi
particolari espressamente autorizzati, da un serbatoio a pelo libero con le
caratteristiche sopra citate. Inoltre, tale serbatoio dovrà essere equipaggiato con un
dispositivo automatico atto a salvaguardare gli impianti dell'Utente in caso di
interruzione del flusso dell'acquedotto.
5. Nel caso venga riscontrata un'installazione difforme da quanto prescritto nel
presente Regolamento, il Gestore, allo scopo di salvaguardare i propri impianti di
distribuzione ed i diritti degli altri utenti, potrà imporne l'adeguamento, riservandosi,
in caso di mancata esecuzione dell'adeguamento stesso entro il termine di 3 mesi, di
applicare al punto di consegna della fornitura opportuni dispositivi di limitazione -
regolazione della portata, restando sollevato da ogni responsabilità o richiesta di
danni per le conseguenze che ne potrebbero derivare all'Utente.
Art. 17 - Obblighi dell'Utente - fughe accidentali.
1. L'Utente deve provvedere, con la diligenza del buon padre di famiglia, affinchè
il contatore e gli altri apparecchi siano preservati dalla manomissione e da guasti.
Egli è responsabile verso il Gestore dei danni che avvenissero per qualsiasi causa; in
tal caso è tenuto a rimborsare le spese per le riparazioni occorrenti ed eventualmente
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 12
per la sostituzione.
2. L'Utente dovrà provvedere ad adottare, nella stagione invernale, adeguati
provvedimenti affinché il gelo non provochi danni al contatore ed agli altri
apparecchi.
3. L'Utente deve porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione
di guasti o simili nelle proprie condotte interne che possano provocare dispersioni di
acqua. Il Gestore non assume alcun obbligo in merito al fatto di richiamare
l'attenzione dell'Utente su eventuali, anche sproporzionati, aumenti di consumo, pur
cercando, per quando possibile, di segnalare all'Utente tali anomalie. Gli utenti con
minorazione visiva oppure in condizioni di handicap grave, riconosciuto ai sensi di
legge, non in condizioni di effettuare il controllo delle misurazioni dei contatori non
sono da ritenersi responsabili dei consumi dovuti a dispersioni d'acqua causate da
guasti.
4. Ferme restando le responsabilità dell'Utente in merito al pagamento delle
fatture per il consumo di acqua anche in caso di fughe di qualsiasi natura dopo il
contatore, al Gestore è data facoltà di offrire all'Utente idonei strumenti assicurativi a
copertura parziale del rischio in caso di fuga di natura accidentale ed imprevedibile e
non causata colpevolmente dall'Utente o da terzi.
5. Qualora l'Utente abbia un consumo superiore al triplo del consumo annuo
storico ed almeno superiore a 600 mc/anno e dimostri, con la presentazione di idonea
dichiarazione dell'idraulico, o con dichiarazione, personale, sostitutiva dell'atto di
notorietà specificante la rottura e l'intervento di riparazione, che tale consumo è
dovuto a guasti e rotture, fatti salvi i casi di incuria manifesta, la determinazione
dell'importo della fattura, o delle fatture se si riscontra che la perdita ha dato effetti
su due fatture, è determinato computando a tariffa base il volume superiore al
consumo storico calcolato sugli ultimi due anni. Tale sconto potrà essere fatto valere
dall'utente una sola volta ogni cinque anni. Per particolari situazioni il Gestore potrà
applicare all'Utente condizioni più favorevoli. Il Gestore si riserva di verificare
attraverso sopralluogo la veridicità delle dichiarazioni.
Art. 18 - Ispezioni e verifiche.
1. Il Gestore ha facoltà di procedere in qualsiasi momento all'ispezione ed alla
lettura dei contatori e, nel caso di particolari situazioni che possano pregiudicare la
qualità dell'acqua distribuita all'utenza, alla verifica degli impianti interni, per
constatarne le condizioni di funzionamento, il rispetto delle disposizioni del presente
Regolamento, la regolarità contrattuale e di esercizio, riservandosi, in caso di
impedimento o di opposizione a tali operazioni, le opportune azioni di rivalsa, ivi
compresa la limitazione o la sospensione della fornitura, previa contestazione a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Senza pregiudizio di ogni azione civile o penale spettante al Gestore e non
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 13
esclusa l'azione di risoluzione del contratto, qualsiasi azione dell'Utente o di chiunque
diretta a procurargli un indebito godimento di acqua, dà diritto al Gestore di
sospendere il servizio fino a che l'Utente abbia soddisfatto il Gestore stesso di ogni
suo avere per acqua consumata, spese, danni e simili e gli abbia inoltre pagato una
somma a titolo di penalità pari al costo di mc 100 di acqua alla tariffa base.
Art. 19 - Interruzioni dell'erogazione, diminuzioni di pressione,
impurità.
1. Il Gestore è responsabile della corretta erogazione del servizio. Non può
essergli imputata alcuna responsabilità in caso di situazioni e/o guasti non prevedibili
ed eccezionali che causino eventuali interruzioni di deflusso o diminuzioni di
pressione, fatto salvo quanto previsto nella Carta del Servizio Idrico Integrato.
2 Il Gestore si assume l'obbligo di preavvisare l'Utente in ogni caso di
disfunzione del servizio salvo quando le cause si manifestino in modo imprevedibile
o manchi il tempo materiale per effettuare il preavviso.
3. L'acqua erogata dal Gestore risponde ai criteri di qualità fissati dalle normative
vigenti per le acque destinate al consumo umano. Il Gestore non può essere ritenuto
responsabile per le alterazioni prodotte alle caratteristiche dell'acqua consegnata, da
apparecchiature od impianti interni dell'Utente o per effetto di trattamenti speciali cui
l'acqua venisse sottoposta dall'Utente medesimo.
4. Anche in relazione agli obblighi dell'Utente di cui all'art. 17 del presente
Regolamento, il Gestore non può mai essere ritenuto responsabile dei danni di
qualunque natura che possono essere arrecati da fuoriuscite di acqua nell'impianto
interno a partire dal contatore.
Art. 20 - Modalità di pagamento, ritardo nel pagamento, penali.
1. Il pagamento delle somme dovute al Gestore deve essere effettuato dall'Utente,
alle relative scadenze indicate sulle bollette, secondo le modalità previste dal Gestore.
2. I reclami sulle bollette devono essere inoltrati al Gestore entro la scadenza
della bolletta.
3. In caso di ritardato pagamento oltre il 60° giorno dalla scadenza della fattura,
dopo un ulteriore preavviso minimo di venti giorni, il Gestore può sospendere
l'erogazione sino a che esso sia effettuato, senza che tale sospensione liberi l'Utente
dai suoi obblighi contrattuali, o gli dia diritto ad alcun sconto, rimborso od indennità
e senza pregiudizio dei provvedimenti di legge. In ogni caso, l'Utente moroso dovrà
corrispondere un indennizzo commisurato all'importo della bolletta in ragione del:
- 3% per i pagamenti effettuati tra il 9° e il 30° giorno dalla scadenza indicata sulla
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 14
bolletta;
- 5% per i pagamenti effettuati tra il 31° giorno e il 60° giorno;
- 7% per i pagamenti effettuati dopo il 60° giorno.
4. La sospensione dell'erogazione del servizio può essere attivata solo per
morosità di importo superiore a 50 €.
5. Inoltre, l'Utente è tenuto a rimborsare le spese di sollecito, di recupero del
credito, di eventuale interruzione e di ripristino dell'erogazione sopportate dal Gestore
(All. 4).
6. Su tutte le somme a debito in aggiunta all'indennizzo di cui sopra, saranno
dovuti gli interessi legali a partire dal 9° giorno dalla data di scadenza della bolletta.
7. La riattivazione della fornitura dovrà avvenire entro due giorni lavorativi dal
pagamento di quanto dovuto dall'Utente.
8. Per le bollette di importo elevato (che superino di almeno 3 volte l'importo
medio degli ultimi due anni, con un minimo di 200 Euro) l'utente ha la possibilità di
chiedere la rateizzazione dell'importo da corrispondere entro la scadenza naturale
della bolletta.
Art. 21 - Tipologie di Utenza
1. Le tipologie contrattuali sono rimandate all'allegato 3 del presente
Regolamento.
Art. 22 - Accessibilità al contatore.
1. Il misuratore deve essere collocato al limite della proprietà privata, entro una
nicchia, cassetta od altro riparo ad una distanza massima di 10 m dalla presa
indipendentemente dall'ubicazione dell'immobile, in sito idoneo, dove gli addetti del
Gestore possano prontamente e facilmente avere accesso in ogni tempo.
2. Ove non siano possibili tali condizioni, il Gestore si riserva di stabilire la
posizione più opportuna per la posa del misuratore.
3. Il locale o pozzetto destinato al contatore non deve contenere impianti
tecnologici quali cavi d'energia e telefonici, condotte di fognatura, sifoni, ispezioni,
ecc..
4. E' a carico del Gestore la costruzione del pozzetto. Qualora l'utente scelga di
collocare il contatore in una nicchia o cassetta, per contenerlo e proteggerlo, sono a
suo carico la costruzione e la manutenzione, nonché la custodia con la conseguente
responsabilità anche in caso di furto. L'Utente è altresì responsabile per ogni danno
che possa derivare da eventuali perdite di acqua che si dovessero verificare dopo il
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 15
contatore.
5. E' a cura del Gestore l'installazione del contatore. E' a cura e spese dell'Utente
l'installazione di tutte le parti idrauliche dopo il contatore secondo lo schema
dell'allegato 1.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di
riattivazione di prese.
7. Ai fini della lettura del contatore l'Autorità d'Ambito istituisce un servizio a
disposizione di persone diversamente abili, oppure anziane con difficoltà, che potrà
essere attivato su richiesta.
Art. 23 - Manutenzione del contatore.
1. Il Gestore provvede alla manutenzione del contatore, che rimane sempre di
proprietà dell'impianto acquedottistico pubblico; all'atto della posa lo dà in consegna
all'Utente (o a chi per esso) che è responsabile della cura e buona conservazione dello
stesso.
2. L'ordinaria sostituzione del contatore è fatta a cura e spese del Gestore. Invece le
sostituzioni che si rendono necessarie per guasti prodotti dal gelo, per manomissioni
o incuria dell'Utente, sono fatte a cura del Gestore ed a spese dell'Utente.
Art. 24 - Accertamento dei consumi e verifica del contatore.
1. Il consumo è accertato esclusivamente mediante le indicazioni del contatore
rilevate dal personale del Gestore. In caso di cessazione, l'accertamento dei consumi
è fatto entro i termini stabiliti dalla Carta del Servizio.
2. In caso di impossibilità di lettura del contatore, per cause non imputabili al
Gestore, quest'ultimo procederà alla fatturazione di un consumo medio giornaliero
determinato in base al corrispondente periodo del precedente triennio.
3. In quest'ultimo caso, per le nuove erogazioni, la determinazione del consumo
medio giornaliero sarà effettuata in base agli elementi tecnici ed amministrativi
disponibili.
4. Quando l'impossibilità di leggere il contatore derivi da cause dipendenti
dall'Utente ed avendone fatta segnalazione al medesimo, il Gestore ha diritto a
sospendere l'erogazione, previa contestazione a mezzo di lettera raccomandata,
qualora l'Utente non abbia provveduto a rendere agibile la lettura entro il termine di
tre mesi.
5. L'Utente può richiedere e presenziare alla verifica del contatore che sarà
eseguita presso l'Ufficio Metrico o laboratorio pubblico o privato indicato dal
Gestore e debitamente autorizzato. La spesa relativa, costituita dal costo del contatore
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 16
e dalle spese di verifica, è a carico dell'Utente se le indicazioni, a deflusso ed a
pressione normale, non risultino errate a suo danno, con la tolleranza del +/- 5%.
6. Nel caso in cui tali indicazioni risultino errate a danno dell'Utente, con una
percentuale superiore al 5%, il corrispettivo sarà ricalcolato tenendo conto dell'errore
per il periodo di presunta misurazione errata a partire dalla bolletta in contestazione.
Art. 25 - Fatturazione.
1. La fatturazione dei consumi ha periodicità almeno semestrale. Alla fine di
ciascun periodo di lettura l'Utente si impegna a pagare quanto fatturato dal Gestore in
conseguenza dei metri cubi consumati, della quota di accesso al servizio nonché dei
corrispettivi fissati per raccolta e trattamento delle acque reflue e di ogni altro onere
derivante dal Servizio Idrico Integrato e/o disciplinato dalle norme contrattuali
2. Le tariffe di vendita dell'acqua potabile agli Utenti sono stabilite dall'A.Ato5.
Art. 26 - Erogazioni provvisorie a contatore quantitativo minimo
garantito mensile.
1. Le erogazioni provvisorie a contatore sono fatte in base ad un quantitativo
mensile preventivamente dichiarato in multipli di 30 mc., da pagare, anche se non
consumato, in via anticipata unitamente alla quota di tariffa relativa a fognatura e
depurazione, per quanto dovuta. L'eventuale maggior consumo accertato è pagato
posticipatamente. Nessuno sconto si fa in caso di consumo inferiore alla quantità
dichiarata, che è da considerare come minimo garantito separatamente per ogni mese.
2. Il prezzo dell'acqua e la quota di accesso al servizio sono quelli della tariffa in
vigore.
Art. 27 - Fontanelle.
1. Le erogazioni a deflusso continuo modulato da lente idrometrica sono concesse
esclusivamente per fontanelle per usi pubblici. Le stesse sono dotate di contatore.
Per le fontane ornamentali il Gestore stipulerà apposito contratto con l'Ente
proprietario.
Art. 28 - Posizionamento idranti.
1. Gli idranti e bocche o punti di utilizzazione per estinzione incendi possono
essere innestati:
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 17
1) sopra una presa destinata unicamente per il servizio incendi, di norma munita di
contatore;
2) sopra una presa di distribuzione dell'acqua, per altri usi, munita di contatore.
Art. 29 - Uso degli idranti. impianti antincendio.
1. Le bocche antincendio, sia pubbliche che private, devono essere usate
esclusivamente in caso di incendi (pena la completa sospensione dell'erogazione
all'utenza). In caso di incendio, entro tre giorni, l'Utente dovrà comunicare al Gestore
l'avvenuta attivazione delle bocche, dando anche indicazione dei tempi di utilizzo
della presa con dichiarazione scritta e confermata dei VV.FF. o di altri soggetti
intervenuti.
2. La verifica delle bocche antincendio deve essere comunicata al Gestore, che
potrà presenziare, con un preavviso di tre giorni.
3. In entrambi i casi sopra citati il Gestore provvederà ad una nuova piombatura
con costi a carico dell'utente. In caso di inottemperanze, all'Utente saranno applicate
le sanzioni previste dal comma 8 del presente articolo.
4. Il consumo dell'acqua utilizzata solo ed esclusivamente per l'avvenuto
incendio non sarà fatturato all'utente mentre qualsiasi altro consumo, che dovrà
essere autorizzato, sarà fatturato applicando le tariffe delle attività produttive.
5. Per l'uso antincendio, il Gestore provvede ad eseguire le prese di utenza che
non potranno avere sezione inferiore a quelle previste dalle normative vigenti, con
oneri a carico dell'Utente sulla base di costi preventivati dal Gestore (che non
potranno comunque eccedere quelli previsti dal prezzario regionale). Il prezzario è
sottoposto a verifica da parte dell'Autorità d'Ambito.
6. Per ogni bocca antincendio, del diametro minimo UNI 45, sarà dovuta
dall'Utente una quota fissa annua pari al triplo della quota di accesso al servizio di
acquedotto - uso domestico.
7. Per l'installazione di bocche antincendio superiori al diametro minimo il
Gestore e l'Utente concorderanno le condizioni tecniche ed economiche
dell'installazione e della fornitura.
8. La mancata comunicazione di cui ai commi 1 e 2 e l'utilizzo improprio, non
autorizzato, delle prese antincendio comporteranno il pagamento dell'acqua
consumata, l'applicazione di una penale pari ad € 500,00 addebitati in bolletta, salvo,
in ogni caso, il diritto al risarcimento del maggior danno e ad eventuali azioni legali
da parte del Gestore.
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 18
REGOLAMENTO DI FOGNATURA E
DEPURAZIONE
Art. 30 - Disciplina degli scarichi in pubblica fognatura Classificazione
degli scarichi
1. In conformità alla vigente normativa nazionale e regionale, ai fini del presente
Regolamento, si considerano:
.
DOMESTICI gli scarichi di acque reflue derivanti prevalentemente dal
metabolismo umano e da attività domestiche, o SCARICHI A QUESTI ASSIMILATI,
provenienti da:
1. insediamenti di tipo residenziale;
2. insediamenti in
cui si svolgono attività alberghiere, turistiche, sportive,
ricreative, culturali e scolastiche;
3. insediamenti in cui si svolgono attività commerciali;
4. insediamenti in cui si svolgono attività sanitarie;
5. insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di
servizi i cui scarichi terminali provengano esclusivamente da servizi igienici,
cucine, mense aziendali;
6. insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di
servizi che diano origine a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti
da insediamenti abitativi in quanto prima di ogni trattamento le acque reflue
rientrano nei limiti di accettabilità dell' allegato 3 della l.r. 13/90;
7. imprese agricole con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo
o alla silvicoltura;
8. imprese agricole dedite alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura che
esercitano , anche in forma cooperativa, attività di trasformazione e di
valorizzazione della produzione agricola , che siano inserite con carattere di
normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con
materia prima lavorata proveniente per almeno i due terzi dall' attività di
coltivazione del fondo di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
9. allevamenti ittici caratterizzati da una densità di allevamento pari o inferiore a
un Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una
portata d'acqua inferiore a 50 l/sec;
10. imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongano di almeno 1 ettaro
di terreno agricolo funzionalmente connesso all' attività di allevamento e di
coltivazione del fondo ogni 340 Kg di azoto presente negli effluenti di
allevamento prodotti in un anno;
Regolamento del Servizio Idrico Integrato
pag. 19
11. lavaggio di locali ed attrezzature destinati all'attività di caseificazione,
esercitata anche in forma cooperativa, da aziende agricole che procedano con
carattere di normalità e complementarietà funzionale al ciclo produttivo
aziendale, alla valorizzazione e trasformazione di latte proveniente per almeno
i due terzi esclusivamente dall' attività zootecnica dell' azienda stessa, per un
quantitativo complessivo di latte non superiore a 500 mila litri all' anno.
.
INDUSTRIALI gli scarichi di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in
cui si svolgono attività di produzione di beni o di servizi diverse dalle acque reflue
domestiche o dalle acque meteoriche di dilavamento.
Art. 31 - Ammissibilità degli scarichi
1. Gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, nell'osservanza del
presente regolamento, sono sempre ammessi.
2. Gli scarichi esistenti di acque reflue industriali in pubblica fognatura sono
ammessi, purchè autorizzati.
3. Per i nuovi scarichi, non domestici, l'accettazione sarà subordinata alla capacità
depurativa dell'impianto di depurazione, asservito alla fognatura, sulla base del
seguente ordine di preferenza:
a) acque reflue industriali;
b) rifiuti costituiti da acque reflue provenienti dallo stesso bacino di utenza
dell'impianto di depurazione;
c) rifiuti costituiti da acque reflue provenienti da un bacino di utenza diverso da
quello dell'impianto di depurazione.
I rifiuti di cui alle suddette lettere b) e c) sono quelli indicati all'art. 36 comma 3 del
D. Lgs. 152/99 e s.m.i.
Art. 32 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque
reflue domestiche in pubblica fognatura
1. I titolari degli scarichi di acque reflue domestiche devono comunque richiedere
l'allacciamento alla fognatura con la presentazione degli appositi moduli corredati
della documentazione e degli elaborati tecnici necessari, nel rispetto delle norme
contenute nella normativa vigente e nel presente Regolamento.
2. Nel caso di scarichi di acque reflue domestiche in pubbliche fognature con
impianto di depurazione inadeguato o sprovviste di impianto di depurazione,
l'ammissione dello scarico è subordinata all'inserimento di un sistema di
pretrattamento.
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 20
3. Gli scarichi domestici in pubblica fognatura, di cui all'art. 30 del presente
regolamento, ad esclusione di quelli che provengono esclusivamente da insediamenti
residenziali e/o esclusivamente da servizi igienici, devono rispettare i limiti di cui
all'allegato 3 della l.r 13/90 e s.m.i..
4. Nel caso in cui il Gestore valuti di avere un impianto di depurazione con sufficienti
capacità residue potrà autorizzare lo scarico in deroga a quanto sopra indicato,
stabilendo, previa autorizzazione dell' A.Ato5, un'appropriata tariffa.
Art. 33 - Limiti di accettabilità per gli scarichi di acque reflue
industriali in pubblica fognatura
1. L'accettazione degli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura è
soggetta alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite stabiliti
dal Gestore per i singoli impianti pubblici di depurazione.
2. Il Gestore, tenuto conto della capacità depurativa dei singoli impianti pubblici di
depurazione e della tipologia delle attività presenti nel bacino di utenza degli
impianti, stabilisce valori limite per lo scarico in pubblica fognatura in deroga a quelli
indicati dalla tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., con i limiti di cui
all'art 33 del citato D.Lgs. 152/99 e purché sia garantito che gli scarichi dei singoli
impianti pubblici di depurazione siano conformi ai limiti allo scarico in acque
superficiali di cui alla sopraccitata tabella 3.
Art. 34 - Prescrizioni particolari per gli scarichi di acque reflue
domestiche, ad esclusione di quelli che provengono esclusivamente da
insediamenti di tipo residenziale e/o da servizi igienici, e per le acque
reflue industriali in pubblica fognatura
1. Per gli scarichi in pubblica fognatura di acque domestiche, ad esclusione di quelli
che provengono esclusivamente da insediamenti di tipo abitativo residenziale e/o da
servizi igienici, e di acque reflue industriali, deve essere presentata al Gestore, dal
titolare dello scarico, una dichiarazione che indichi la tipologia di refluo scaricato ed
in particolare che certifichi che le attività non comportano la produzione, la
trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato
5 del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche e integrazioni.
2. I titolari degli scarichi di acque reflue domestiche, ad esclusione di quelli che
provengono esclusivamente da insediamenti di tipo residenziale e/o da servizi
igienici, e di acque reflue industriali sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni
di seguito indicate:
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 21
a) le acque di scarico dei macelli devono essere sottoposte a separazione e raccolta
del sangue, del contenuto stomacale, dei brandelli di carne e di grasso, al recupero dei
grassi a mezzo di appositi pozzetti;
b) la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell'uva devono essere raccolte e
smaltite a parte;
c) gli scarti solidi di lavorazione devono essere raccolti e smaltiti a parte;
d) i bagni esausti di decapaggio, defosfatizzazione ed ogni altro trattamento
superficiale dei metalli devono essere raccolti, prima della depurazione, in contenitori
atti ad impedire lo sversamento accidentale in fognatura;
e) gli scarichi derivanti da cucine di ospedali, case di cura, per anziani, ristoranti,
mense e attività similari devono essere dotati di un pretrattamento composto da un
sedimentatore, tipo Imhoff, e da un dispositivo di separazione grassi e oli
adeguatamente dimensionato; in casi particolari, in relazione alla difficoltà di
realizzazione del sistema di pretrattamento, il Gestore verificherà la possibilità di
ometterlo anche in relazione alla capacità dell'impianto di depurazione;
f) gli oli esausti o emulsionati devono essere raccolti e smaltiti a parte;
g) le acque di dilavamento da eventuali cumuli di materiali esposti agli agenti
atmosferici e le acque meteoriche provenienti dai piazzali o rese di pertinenza di
insediamenti produttivi devono rispettare quanto previsto dall'art. 39 (acque
meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia) del D.Lgs. 152/99 e seguenti;
h) i distributori di carburante, le autorimesse, gli autolavaggi ed in genere gli
insediamenti che diano luogo a scarichi saltuari di olii minerali, benzine e liquami
leggeri, dovranno installare anche idonei dispositivi (separatori) per contenere entro i
limiti autorizzati tali sostanze. I separatori dovranno essere vuotati e puliti, a cura del
titolare, a regolari intervalli di tempo e, comunque, secondo necessità. Il materiale
separato dovrà essere smaltito in modo corretto, senza provocare danni, e
dell'avvenuta pulizia dovrà essere conservata la documentazione;
i) i laboratori fotografici dovranno smaltire i bagni esauriti di sviluppo e fissaggio,
separatamente. Tali scarichi non potranno essere recapitati in fognatura;
l) i laboratori di analisi dovranno installare contenitori di adeguata capacità per lo
stoccaggio e l'eventuale trattamento o conferimento a terzi di qualsiasi tipo di refluo
non rientrante nei limiti di accettabilità in pubblica fognatura;
m) gli insediamenti adibiti ad attività sanitaria dovranno adeguarsi alle prescrizioni di
cui al successivo comma 4.
3. La suddetta elencazione non ha valore esaustivo, potendosi verificare la necessità
di determinare ulteriori prescrizioni nel caso di specifiche lavorazioni od attività
produttive.
4. La valutazione sull'adeguato dimensionamento e funzionamento degli impianti di
pretrattamento e sulle azioni poste in essere dai titolari di scarichi particolari, di cui al
comma 2, sarà effettuata dal Gestore in occasione della richiesta di allacciamento alla
pubblica fognatura e/o a seguito del verificarsi di situazioni anomale in termini di
arrivo di reflui al depuratore. Il Gestore è autorizzato a prendere visione dei formulari
e dei registri di carico e scarico che comprovino la regolare manutenzione ordinaria
dei sistemi di pretrattamento.
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 22
5. Gli scarichi provenienti da case di cura, ospedali, laboratori di analisi mediche ed
attività affini che recapitano in pubblica fognatura, oltre al rispetto dei limiti di
accettabilità previsti dal presente Regolamento, devono essere sottoposti, in ogni
caso, al trattamento di disinfezione dello scarico fin dall'attivazione.
6. Per gli scarichi di cui al comma 1, in caso di inosservanza di quanto previsto dal
presente regolamento, il Gestore potrà imporre l'installazione, a spese del titolare
dello scarico, di un campionatore in automatico collaudato e controllato dal Gestore.
In caso di ripetute inosservanze il Gestore potrà altresì, previa diffida, procedere alla
temporanea sospensione dello scarico sino al ripristino, da parte del titolare, delle
condizioni di scarico conformi al presente Regolamento.
Art. 35 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione - scarichi di
acque reflue industriali
1. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali, che intendono attivare uno
scarico nella pubblica fognatura, sono tenuti a munirsi della prescritta autorizzazione,
prima dell'attivazione dello scarico.
2. La domanda di autorizzazione va inoltrata al Gestore ai sensi della vigente
normativa nazionale e regionale, utilizzando la modulistica predisposta dallo stesso.
3. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui si origina lo scarico. Ove
tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello
scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è
rilasciata in capo al consorzio medesimo.
4. In caso di passaggio di titolarità dell'attività da cui si origina lo scarico, il nuovo
titolare non può utilizzare l'autorizzazione rilasciata al precedente titolare, ma deve
munirsi di una nuova specifica autorizzazione.
5. L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima
della scadenza deve esserne richiesto il rinnovo, secondo la procedura prevista. Lo
scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle
prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo
provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.
6. Nel documento di autorizzazione il Gestore stabilirà le modalità di prelievo al fine
della verifica dello scarico e potrà imporre dei sistemi di misura e campionamento in
automatico.
Art. 36 - Modificazioni degli scarichi
1. Per gli stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli
soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivino
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 23
scarichi aventi caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle
degli scarichi preesistenti deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.
2. Per gli stabilimenti soggetti ad ampliamento o a ristrutturazione, o ad interventi che
comportino modifiche della disposizione del punto di scarico, e nei soli casi in cui gli
scarichi abbiano caratteristiche qualitative o quantitative non diverse da quelle degli
scarichi preesistenti, deve essere data comunicazione al Gestore, il quale, verificata la
compatibilità degli scarichi con il corpo recettore, può adottare i provvedimenti che si
rendessero eventualmente necessari.
Art. 37 - Scarichi di sostanze pericolose
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli stabilimenti nei quali si
svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione
delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e s.m.i.. Per
gli scarichi di acque reflue industriali contenenti tali sostanze il Gestore può
prescrivere, a carico del titolare degli scarichi, l'installazione di strumenti in
automatico che permettano di tenere sotto controllo la qualità dello scarico, ovvero i
parametri ritenuti significativi, nonché le modalità di gestione degli stessi e di
conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione del Gestore
per un periodo non inferiore a tre anni.
2. Per l'accettazione degli scarichi di cui al presente articolo, il Gestore può
prescrivere inoltre:
.
un trattamento particolare per gli scarichi parziali contenenti le sostanze
pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. prima
della loro confluenza nello scarico generale;
.
la realizzazione di vasche di accumulo a perfetta tenuta idraulica da impiegare
in caso di avaria degli impianti di pretrattamento delle acque reflue, aventi una
capacità minima corrispondente al volume degli scarichi prodotti nell'arco di
24 ore lavorative;
.
la realizzazione di vasche di accumulo, al fine di regolare l'immissione degli
scarichi in pubblica fognatura, dimensionate tenendo conto delle esigenze del
processo dell'impianto pubblico di depurazione ed in relazione alle portate;
.
l'installazione di apparecchi automatici di campionamento, nonché di idonei
strumenti per la misura e/o analisi degli scarichi di sostanze pericolose, anche
con registratore sigillato, che permettano di tenere sotto controllo i parametri
ritenuti significativi.
Resta salva la facoltà da parte del Gestore di indicare di volta in volta idonee
prescrizioni aggiuntive.
Art. 38 - Divieto di diluizione degli scarichi
Regolamento del Servizio Idrico Integrato
pag. 24
1. Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i., i valori limite di emissione
previsti dal presente Regolamento non possono in alcun caso essere conseguiti
mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
Art. 39 - Sversamenti accidentali
1. Il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in pubblica
fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati,
sono tenuti a dare tempestiva comunicazione, anche telefonica seguita da
comunicazione scritta, al Gestore, al fine della adozione tempestiva degli eventuali
provvedimenti presso la sede aziendale e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto
pubblico di depurazione cui lo scarico affluisce, atti a contenere gli effetti dannosi
dell'incidente occorso.
2. I soggetti responsabili dello sversamento sono tenuti a seguire le disposizioni
impartite anche telefonicamente dal Gestore.
3. Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali, dovrà essere tempestivamente data
comunicazione alla Provincia ed alla struttura provinciale ARPA competenti per
territorio.
4. Nel caso vi siano riflessi igienico-sanitari, con la medesima procedura, si deve
provvedere a dare debita comunicazione direttamente alla Unità Operativa di Igiene e
Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. competente per il territorio.
Art. 40 - Scarichi vietati
1. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dal presente
Regolamento, è vietato scaricare in pubblica fognatura sostanze potenzialmente
pericolose o dannose per il personale addetto ai servizi di fognatura e di depurazione,
per la salute pubblica e per la fauna ittica dei corpi ricettori finali e che possano
arrecare pregiudizi ai manufatti fognari e al processo dell'impianto pubblico di
depurazione.
2. A titolo esemplificativo, si trascrive di seguito un elenco non esaustivo di sostanze
delle quali è vietato lo scarico in pubblica fognatura:
a) idrocarburi alifatici e aromatici e loro derivati in genere e, comunque, sostanze
liquide o solide, in soluzione o in sospensione, che possano determinare condizioni di
infiammabilità o esplosività a danno del sistema di fognatura;
b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivati da oli da
taglio o altre sostanze che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali ad
esempio: ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico,
anidride solforosa, ecc.;
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 25
d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altri reflui, costituire
pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque,
pregiudicare il buon andamento del processo dell'impianto pubblico di depurazione;
e) reflui aventi caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture e gli impianti
fognari o di pericolosità per il personale addetto;
f) reflui aventi temperature tali da amplificare gli effetti di corrosività e pericolosità
di cui alla precedente lettera f);
g) reflui aventi caratteristiche tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e
comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra 10 e 38 °C., possono
precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
h) ogni sostanza classificabile come rifiuto ai sensi del D.Lgs. 22/97, anche se
sminuzzata a mezzo di trituratori domestici o industriali ad eccezione di quelli
organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, misti ad acque
domestiche, trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne
riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti
da parte dell'ente gestore.
i) spurghi di fognature private;
l) fanghi, residui solidi o semisolidi provenienti da processi di sedimentazione e
depurazione di scarichi idrici, da processi di depurazione di gas, di fumi e altri
scarichi atmosferici, nonché direttamente da processi produttivi;
m) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio
per le persone, gli animali o l'ambiente, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs.
230/95, e successive modificazioni;
n) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire
rischio per il personale addetto ai servizi di fognatura e depurazione.
3. Ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge nonché
quelle di cui all'art. 56 del presente Regolamento, l'inosservanza degli elencati divieti
espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Gestore, dei danni causati a
persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile; oltre alla possibilità, qualora
ne ricorrano le condizioni, di un'azione per il risarcimento del danno ambientale ai
sensi dell'art. 18, comma 3, della L. 349/86.
Art. 41 - Corretto e razionale uso dell'acqua
1. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica
fognatura sono tenuti a rispettare i criteri generali per un corretto e razionale uso
dell'acqua, di cui al Capo II "Tutela Quantitativa della Risorsa e Risparmio Idrico"
del D.Lgs. 152/99 e s. m. e i..
2. Il Gestore, oltre al controllo generale sul rispetto di detti criteri, potrà svolgere
funzioni di indirizzo nei confronti degli stabilimenti allacciati alla pubblica fognatura,
fornendo l'assistenza necessaria allo scopo di promuovere e favorire il riutilizzo e il
riciclo delle acque reflue o già usate nel ciclo produttivo.
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 26
Art. 42 - Obbligo di allacciamento degli scarichi alla pubblica
fognatura
1. Nelle zone servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi di acque reflue
domestiche nuove ed esistenti sono tenuti ad allontanare i propri scarichi mediante
allacciamento alla pubblica fognatura secondo le modalità previste dal presente
Regolamento.
2. Ai fini del comma precedente e secondo quanto previsto dall'art. 8 della l.r. 13/90
per "zona servita da pubblica fognatura" deve intendersi quella ove la pubblica
fognatura sia ubicata a una distanza dal fabbricato non superiore a 100 metri.
3. In caso di inerzia o inadempienza degli interessati, il Gestore potrà chiedere al
Sindaco di far rispettare gli obblighi del presente articolo con apposita ordinanza.
4. L'Utente può chiedere al Gestore eventuali deroghe, anche temporanee, a quanto
sopra nei casi di comprovate difficoltà tecniche, vedi attraversamenti di ferrovie,
autostrade, fiumi, torrenti ecc. od altri comprovati motivi. Il Gestore si esprimerà
dopo aver sentito l'A.Ato5 ed il Comune interessato.
5. Il Gestore effettuerà i lavori di allacciamento in sede stradale, sempre escludendo i
lavori in proprietà privata, previa corresponsione delle quote di allacciamento.
6. I proprietari degli immobili situati nella zona interessata dall'entrata in funzione
della pubblica fognatura, dovranno provvedere ad allacciarsi nonché allo spurgo,
disinfezione e riempimento con idonei materiali inerti dei pozzi neri e delle fosse
biologiche in precedenza utilizzate.
Art. 43 - Separazione degli scarichi
1. Nelle zone servite da reti fognarie separate, è fatto obbligo, a tutti i titolari di
scarichi in pubbliche fognature, di separare le acque reflue (nere) da quelle
meteoriche (bianche), che non dovranno essere più convogliate nella fognatura nera.
2. Tale obbligo riguarda altresì tutti gli insediamenti esistenti, nel caso in cui il
Gestore provveda a separare la preesistente rete fognaria a sistema misto.
3. Il Gestore, per particolari condizioni tecniche o ambientali, può proporre
all'A.Ato5 di definire diverse prescrizioni o deroghe.
Art. 44 - Modalità tecniche di allacciamento - Prescrizioni generali
1. Nelle zone servite da fognatura separata, gli impianti di raccolta delle acque
meteoriche, delle acque reflue domestiche e delle acque reflue industriali devono
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 27
essere del tutto indipendenti tra loro, salvo deroghe o diverse prescrizioni da parte del
Gestore, dovute all'accertata impossibilità tecnica di effettuare la separazione.
2. Nelle zone servite da fognatura mista, la confluenza delle acque meteoriche con le
acque reflue domestiche e con le acque reflue industriali può essere consentita solo al
livello di un apposito "pozzetto di raccordo", posto all'interno della proprietà, da cui
si diparte la tubazione che conduce ad un "pozzetto di consegna", posto al limite della
proprietà privata, adiacente alla proprietà pubblica, e quindi alla pubblica fognatura.
3. Il "pozzetto di consegna" dovrà essere adatto per il prelievo di campioni a caduta
di liquido, al fine di eventuali controlli delle caratteristiche e della qualità delle acque
scaricate.
4. Quando possibile, deve essere privilegiato il reimpiego delle acque meteoriche per
usi non pregiati e comunque compatibili con la loro qualità (irrigazione aree verdi,
cisterne di accumulo, ecc.) oppure la dispersione delle medesime, mediante processi
naturali lenti, negli spazi verdi.
5. In caso di evidenti impossibilità tecniche (es. vie cittadine) le suddette modalità
tecniche di allacciamento potranno non essere rispettate e pertanto nuove modalità
dovranno essere concordate con il Gestore.
6. Gli allacciamenti esistenti si ritengono conformi e dovranno essere modificati ed
adeguati a quanto previsto nel seguente regolamento solo in caso di interventi di
rifacimento della rete pubblica di fognatura.
Art. 45 - Allacciamento di nuove reti fognarie
1. Gli interventi di potenziamento ed estensione della rete fognaria, sia di iniziativa
pubblica che privata, devono essere preventivamente concordati con l'A.Ato5 ed il
Gestore.
2. I soggetti proponenti devono presentare al Gestore ed all'A.Ato5 richiesta di
allacciamento alla rete esistente; tale richiesta deve essere corredata dal progetto
esecutivo dell'opera firmata da un tecnico abilitato, sul quale il Gestore esprime il
parere di conformità tecnica trasmettendolo all' A.Ato5.
3. Nella progettazione devono essere adottate soluzioni che conseguano la massima
funzionalità e il minimo costo di esercizio, mettendo in evidenza tutte le
caratteristiche peculiari della rete, e in particolar modo, la quantità e la qualità dei
liquami condottati, il calcolo per il dimensionamento, le caratteristiche dei materiali
utilizzati, del tracciato, le pendenze, le opere speciali, nonché l'ubicazione dei singoli
pozzetti di ispezione, che devono essere posti ad ogni cambiamento di direzione e,
nei tratti rettilinei, ad una distanza massima di 50 m uno dall'altro. Nei casi in cui
particolari condizioni tecniche di tracciato, pendenze, dimensionamento ecc. lo
giustifichino, il Gestore può variare tale distanza mantenendo comunque la
funzionalità per gli interventi manutentivi.
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 28
4. L'approvazione del progetto (piani esecutivi) compete all' A.Ato5 che si esprime
previa consultazione con il Gestore.
5. Qualora si tratti di area già parzialmente edificata, deve essere incluso l'elenco
degli stabilimenti industriali, con descrizione delle relative attività e degli scarichi
previsti, in termini di caratteristiche qualitative e quantitative.
6. Per i nuovi insediamenti o in caso di rifacimento di opere di urbanizzazione, deve
essere prevista la realizzazione di fognature separate; è fatto divieto, salvo casi
particolari, di recapitare le acque raccolte da fognature bianche in reti di fognatura
nera o mista. Per i casi particolari il Gestore, sentito l' A.Ato5, può autorizzare tali
immissioni, valutata la fattibilità tecnico-economica.
7. Durante la realizzazione dei lavori, il cui inizio dovrà essere formalmente
comunicato preventivamente al Gestore, contestualmente al nominativo dell'impresa
esecutrice e del Direttore dei Lavori, il medesimo Gestore si riserva la facoltà di
effettuare verifiche in corso d'opera e di impartire indicazioni al Direttore dei Lavori.
8. Terminata la realizzazione dell'opera di fognatura, l'esecutore dell'opera richiederà
la visita di verifica per la conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato, a
cui devono presenziare i proprietari o i loro rappresentanti, per fornire le informazioni
necessarie, nonché quant'altro richiesto per il controllo, come specificato dal presente
Regolamento.
9. Al Gestore compete di effettuare le necessarie verifiche e di formulare il parere di
conformità delle opere e la loro presa in carico. Il documento di conformità e presa in
carico dovrà essere trasmesso dal Gestore all' A.Ato5.
Art. 46 - Allacciamento alla pubblica fognatura
1. I lavori relativi all'allacciamento dello scarico di acque reflue domestiche e di
acque reflue industriali, dagli stabilimenti e/o dagli insediamenti domestici, e
comunque fino al limite di proprietà [pozzetto di consegna], saranno eseguiti a cura e
spese del richiedente. I lavori necessari dal [pozzetto di consegna] e proprietà fino
alla pubblica fognatura saranno eseguiti a cura del Gestore dietro pagamento delle
somme previste nel preventivo sulla base del listino prezzi approvato dall'A.Ato5.
2. Il Gestore potrà decidere la continuità di funzionamento degli impianti di
pretrattamento nell'ambito di particolari realtà comunali esistenti, per esigenze
tecniche, dovute alla conformazione dei luoghi o alle caratteristiche della pubblica
fognatura.
3. La manutenzione degli allacciamenti sarà a carico del Gestore dalla pubblica
fognatura fino al limite di proprietà.
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 29
Art. 47 - Norme particolari per l'allacciamento alla pubblica
fognatura
1. Nella costruzione delle canalizzazioni interrate all'interno delle aree private
devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per ottenere la perfetta
impermeabilità alla penetrazione di acqua dall'esterno e alla fuoriuscita di liquami
nelle previste condizioni di esercizio, nonché nell'ipotesi di funzionamento in carico
della pubblica fognatura.
2. Tutte le opere dovranno in ogni caso essere realizzate secondo le regole della
buona tecnica e osservando le prescrizioni generali impartite dal Gestore. Devono
essere previste le sifonature dei singoli apparecchi installati, nonché i condotti di
ventilazione.
3. Nel caso in cui sia necessario utilizzare un impianto di sollevamento
elettromeccanico per scaricare le acque posizionate a quota inferiore alla pubblica
fognatura, l'immissione dovrà avvenire per gravità tramite un "pozzetto di calma".
Art. 48 - Pozzetto di consegna
1. Al limite della proprietà privata, adiacente alla proprietà pubblica in prossimità del
collettore fognario, deve essere previsto un pozzetto di consegna contenente sifone e
braga d'ispezione. La realizzazione del pozzetto di consegna è a carico dell'Utente.
2. Nel caso in cui il collettore fognario passi in proprietà pubblica, il pozzetto di cui
sopra deve essere posizionato nell'ultima proprietà privata adiacente alla proprietà
pubblica.
3. Nei casi di particolare difficoltà tecnica per il posizionamento in proprietà privata,
previo accordo con il Gestore, l'Utente può richiedere all'Ente Pubblico competente
l'autorizzazione al posizionamento nella proprietà pubblica.
4. Nel caso in cui il collettore passi in proprietà privata, il pozzetto è collocato in
posizione immediatamente adiacente al collettore fognario stesso.
5. La braga costituisce il punto in cui avviene la consegna delle acque reflue: a
monte, fino agli apparecchi di scarico, la competenza e la manutenzione spettano al
proprietario; a valle, fino al collettore principale, la competenza e la manutenzione
spettano al Gestore.
6. Il pozzetto è di competenza e manutenzione del proprietario. Il manufatto deve
essere di dimensioni tali da consentire un'agevole ispezionabilità da parte del
personale addetto; il tappo di chiusura, costruito con materiali che permettano una
facile rimozione, deve essere sempre accessibile in qualsiasi momento.
7. Nei casi di allacci esistenti alla pubblica fognatura realizzati direttamente senza
l'interposizione del pozzetto di consegna ispezionabile e del sifone, la manutenzione
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 30
del tratto di condotta fino al punto di immissione nel collettore principale è di
competenza del Gestore con oneri a carico dell'Utente.
Art. 49 - Impianti di pretrattamento
1. Gli impianti di pretrattamento, sia quelli previsti per gli scarichi di acque reflue
domestiche che quelli eventualmente imposti agli scarichi di acque reflue industriali,
devono essere mantenuti attivi ed efficienti dai titolari degli scarichi.
Art. 50 - Raccolta e pretrattamento delle acque reflue industriali
1. Il Gestore, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di
raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia sia
separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.
2. Prima di essere recapitate in fognatura, le acque reflue industriali devono essere
condotte a un pozzetto di ispezione per il prelievo di campioni e la misurazione dello
scarico.
3. Resta salva la facoltà del Gestore di prescrivere l'installazione di ulteriori pozzetti
di ispezione o quant'altro necessario al prelievo di campioni rappresentativi
dell'omogeneità degli scarichi o per consentire la misurazione e il controllo quali-
quantitativo degli scarichi provenienti dal processo produttivo e/o delle acque di
raffreddamento. In particolare possono essere previsti per la misurazione di tali
scarichi anche uno o più pozzetti intermedi nella rete fognaria interna allo
stabilimento, in relazione a deroghe derivanti dall'accertata impossibilità tecnica di
effettuare i lavori di separazione.
4. Le caratteristiche dei dispositivi di pretrattamento delle acque reflue industriali da
adottare si differenziano in funzione del tipo di fognatura e delle caratteristiche
qualitative e quantitative delle acque reflue e vengono valutati in sede di
autorizzazione.
5. Per scarichi di acque reflue industriali, ogni disattivazione dei dispositivi di
pretrattamento dovuta a cause accidentali deve essere immediatamente comunicata a
mezzo telefono, e successivamente per iscritto, al Gestore e gli scarichi devono essere
immediatamente sospesi. L'eventuale disattivazione dovuta a lavori di manutenzione
ordinaria deve preventivamente essere concordata con il Gestore; la data di
disattivazione deve essere indicata al Gestore con lettera raccomandata. Con le stesse
modalità va indicata la data di riattivazione.
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 31
Art. 51 - Controllo e misurazione degli scarichi
1. Il Gestore, avvalendosi di proprio personale o di personale tecnico esterno
espressamente incaricato, esercita le funzioni di vigilanza e controllo, anche ai fini
tariffari.
2. Il Gestore organizza un adeguato servizio di controllo, secondo le modalità
previste nella convenzione di gestione, anche avvalendosi di ditte affidatarie o società
dal medesimo costituite o partecipate.
3. Il Gestore, incaricato del controllo, è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli
e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle
prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle
condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è
tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si
origina lo scarico.
4. Gli incaricati delle funzioni di vigilanza e controllo, dovendo accedere in proprietà
privata, sono tenuti a esibire il documento di riconoscimento loro rilasciato dal
Gestore.
5. L'accesso degli incaricati ai luoghi di produzione è ammesso unicamente per gli
scopi per i quali è stato disposto, fermo restando l'obbligo di osservare le norme di
cui alla L. 675/96 e del D.P.R. 318/99 sulla sicurezza per il trattamento dei dati
personali e con riguardo alle esigenze dei processi produttivi e dell'organizzazione
del lavoro. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte dal segreto
d'ufficio.
6. In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, il
Gestore provvede secondo la gravità dell'infrazione:
.
alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le
irregolarità;
.
alla diffida ed alla sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, con
contestuale segnalazione alle autorità competenti, ove si manifestano situazioni di
pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
.
alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni
imposte.
Art. 52 - Controllo degli scarichi industriali
1. Gli scarichi devono essere resi accessibili, per il campionamento da parte del
Gestore o da soggetti da questi incaricati, nel punto idoneo per la misurazione. La
misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto dal presente Regolamento per gli
"Scarichi di sostanze pericolose", si effettua subito a monte del punto di immissione
in fognatura, tramite apposito pozzetto.
Regolamento del Servizio Idrico Integrato
pag. 32
2. Durante i controlli di cui all'art. 51 del presente Regolamento potrà essere eseguito
il prelievo di un campione dello scarico significativo ai fini della verifica degli
elementi costitutivi della tariffa. Un rappresentante della Ditta ha diritto di assistere al
prelievo.
3. Il campione potrà derivare da un prelievo istantaneo o da più prelievi a intervalli
variabili, per formare un campione medio composito in rapporto al processo
produttivo, alla presenza di vasche di accumulo e omogeneizzazione, ai tempi e ai
modi di versamento, alla portata e alla durata degli scarichi.
4. Tale campione sarà suddiviso in tre recipienti adeguatamente sigillati, uno dei
quali verrà consegnata al titolare dello scarico, il secondo sarà avviato all'analisi,
mentre il terzo sarà conservato dal Gestore a disposizione per eventuali revisioni.
5. Il campionamento e l'analisi dovranno essere effettuati nel rispetto della vigente
normativa e secondo le procedure indicate nell'autorizzazione rilasciata dal Gestore.
6. Per tutte le operazioni effettuate, dovrà essere redatto apposito verbale che sarà
lasciato in copia al titolare dello scarico, nel quale s'indicherà la data e il luogo di
esecuzione delle analisi, per consentire al medesimo di presenziare alle stesse,
personalmente o mediante un tecnico di fiducia.
7. Nel caso in cui il titolare dello scarico, nella propria analisi, abbia ottenuto un esito
significativamente diverso da quello risultante al Gestore, potrà richiedere al Gestore
la revisione dell'analisi, da effettuarsi sul campione di confronto, allegando alla
richiesta il certificato di analisi redatto da laboratorio abilitato.
8. La revisione verrà effettuata inviando il recipiente di confronto al laboratorio di
analisi A.R.P.A. competente per territorio o a un laboratorio terzo concordato, le cui
risultanze di analisi verranno ritenute definitive.
Art. 53 - Installazione di strumenti di misura e controllo
1. Per gli Utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete
pubblica di acquedotto e scaricano nella pubblica fognatura i corrispettivi, per i
servizi di fognatura e depurazione, sono calcolati sulla base del volume delle acque
prelevate misurato tramite apposito contatore.
2. A tal fine gli utenti sono tenuti all'installazione e al buon mantenimento di
strumenti di misura delle acque prelevate che hanno per recapito la pubblica
fognatura.
3. Tali Utenti sono tenuti altresì ad assicurare il perfetto funzionamento degli
strumenti di misurazione, effettuando periodicamente ed a proprie spese la
manutenzione necessaria, segnalando tempestivamente al Gestore guasti e blocchi,
prima di togliere il sigillo di controllo.
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 33
4. I contatori devono essere installati a cura e spese degli Utenti, a seguito di
preventivi accordi con il Gestore, che verifica l'idoneità tecnica dell'impianto e
dell'apparecchio proposto e procede poi all'apposizione del sigillo di controllo.
5. In caso di guasto, gli interessati devono darne tempestiva comunicazione al
Gestore. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, è conteggiato all'Utente il
consumo medio riscontrato negli anni precedenti.
Art. 54 - Tariffe
1. Ai sensi dell'art.14 della L. 36/94:
.
La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è
dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti
centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi
proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla
realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di
depurazione. Fa parte della tariffa la quota di accesso al servizio di fognatura e
depurazione che deve essere corrisposta dagli utenti allacciati, o con obbligo di
allaccio, alla pubblica fognatura.
.
Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il
volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua
fornita, prelevata o comunque accumulata.
2. Per le utenze civili la tariffa è approvata, sulla base delle vigenti disposizioni,
dall'Autorità d'Ambito. Per le utenze industriali, la tariffa è applicata dai Gestori del
Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dalla normativa Nazionale e
Regionale di riferimento, e comunicata all'Autorità d'Ambito.
Art. 55 - Fughe accidentali di acqua dovute a guasti e rotture
sull'impianto interno dell'utente - Fatturazione degli importi di
fognatura e depurazione.
1. Si richiama quanto previsto nell'art. 17, relativo al servizio di acquedotto, ed
inerente alle modalità da adottarsi nel caso di fughe accidentali di acqua dovute a
guasti e rotture sull'impianto interno dell'utente.
2. Nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 17 gli importi di fognatura e depurazione
vengono determinati computando al 50% i volumi misurati. Per particolari situazioni
il Gestore potrà applicare all'Utente condizioni più favorevoli.
Regolamento del Servizio Idrico Integrato
pag. 34
NORME FINALI
Art. 56 - Sistema Sanzionatorio
1. Gli Utenti sono tenuti a rispettare quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Per le contravvenzioni si osservano le vigenti disposizioni di legge.
3. Le contravvenzioni possono essere accertate e contestate dagli agenti di P.S. e dal
personale del Gestore abilitato. L'applicazione delle sanzioni suddette non pregiudica
l'eventuale procedimento penale o civile a carico del contravventore.
4. Ai titolari di scarichi di acque reflue urbane, in caso di mancato rispetto delle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/99 e s.m.i. o nella normativa regionale di
settore, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa di
riferimento medesima.
5. Le sanzioni saranno erogate, introitate e destinate dal Gestore ai sensi dell'articolo
58 della L.R. 44/2000.
6. In caso di accertata violazione delle disposizioni indicate dall'art. 59 del D.Lgs.
152/99 e succ. mod. e int., sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi
del vigente Codice di Procedura Penale.
7. Agli Utenti di scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali, che non
rispettino i limiti di legge, si applica il sistema sanzionatorio previsto dalle vigenti
normative.
8. Agli Utenti di scarichi in pubblica fognatura di acque domestiche, ad esclusione di
quelli che provengono esclusivamente da insediamenti di tipo abitativo residenziale
e/o da servizi igienici, che non rispettino i limiti di cui all'art. 32 comma 3, del
presente Regolamento, è applicata una penale, per ogni superamento, variabile da €
2.500 ad € 10.000 in relazione alla gravità dello scarico ed all'eventuale reiterazione
del non rispetto dei limiti.
Art. 57 - Reclami
1. Per la materia dei reclami si rinvia alla Carta del Servizio Idrico Integrato.
2. Ogni comunicazione degli Utenti al Gestore, deve essere inoltrata in forma scritta,
per posta, posta elettronica o direttamente presso le sedi territoriali. Ogni altro tipo di
comunicazione (es. al personale del Gestore) rimane priva di qualsiasi valore
probatorio in merito ad eventuali contestazioni inoltrate dall'Utente.
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 35
Art. 58 - Variazioni del Regolamento
1. Il Gestore si riserva la facoltà di proporre all'A.Ato5 modifiche al presente che
potranno risultare necessarie, convenienti ed opportune nell'interesse pubblico e
generale.
2. Ogni proposta di variazione al presente Regolamento è deliberata dall'A. Ato5, per
l'approvazione definitiva e ne dovrà essere data comunicazione all'utente.
Art. 59 - Disposizioni finali
1. Il Gestore garantisce che il trattamento dei dati personali (ed eventualmente di
quelli sensibili, D. Lgs. 196/2003) forniti, ovvero acquisiti nell'ambito della propria
attività, si svolgerà sempre nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché
della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla
identità personale, anche quando si tratti di comunicazioni ed invio (anche all'estero)
dei dati stessi, nei limiti e per gli scopi previsti dalla Legge.
2. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e
secondo correttezza, per le finalità sopra indicate, e sono trattati con l'ausilio di
sistemi informatici e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali
scopi. E' cura del Gestore far accedere a tali trattamenti solo personale competente a
ciò abilitato, nonché utilizzare dati esatti ed aggiornati, completi e non eccedenti
rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
3. Il Gestore ha l'obbligo di rispettare e far rispettare il presente Regolamento.
4. Contestualmente alla stipula del contratto, all'Utente verrà consegnata copia, per
estratto, del presente Regolamento e copia della Carta del Servizio. L'Utente potrà
richiedere la copia integrale del Regolamento.
5. Per qualsiasi informazione o eventuale reclamo, gli Utenti interessati possono
rivolgersi direttamente al Gestore.
6. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme, le
disposizioni e gli usi vigenti.
7. Ogni comunicazione degli Utenti al Gestore può essere inoltrata, per posta, per via
telefonica o telematica o direttamente presso la sua Sede.
8. Il Gestore non assume alcuna responsabilità per controversie relative a rapporti
intercorsi o intercorrenti tra gli Utenti e altri soggetti terzi.
9. Le operazioni contrattuali di passaggio dalle vecchie gestioni al Gestore del S.I.I.
sono gratuite per l'Utente.
10. Sono fatti salvi i diritti degli Utenti stabiliti nella Carta del Servizio Idrico
Integrato. In caso di discordanze tra Regolamento e Carta del Servizio vale quanto
previsto nella Carta del Servizio Idrico Integrato.
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 36
11. Le prestazioni varie che il Gestore fornisce all'Utente, se non disciplinate dal
presente Regolamento, saranno fatturate secondo le tariffe previste dal Gestore.
12. L'A.Ato5 è garante nei confronti degli Utenti dell'esatto adempimento degli
obblighi previsti dal presente Regolamento a carico del Gestore. Gli Uffici
dell'A.Ato5 sono costantemente a disposizione degli Utenti per la segnalazione di
qualsivoglia malfunzionamento nell'erogazione del Servizio Idrico Integrato.
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 37
SOMMARIO
NORME COMUNI.................................................................................................................................. 2
Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento.............................................................................................. 2
Art. 2 - Definizioni................................................................................................................................... 2
Art. 3 - Richiesta di allacciamento........................................................................................................... 4
Art. 4 - Preventivo...................................................................................................................................
Art. 5 - Costi di allacciamento..................................................................................................................
Art. 6 - Validità del presente regolamento ............................................................................................... 6
REGOLAMENTO DI ACQUEDOTTO................................................................................................... 7
Art. 7 - Oggetto e natura dell'erogazione di acqua potabile .................................................................... 7
Art. 8 - Utente proprietario e locatario..................................................................................................... 7
Art. 9 - Modalità contrattuali, spese di registro, costo della presa, subentro, riattivazione, spostamento,
sostituzione contatore, variazione della ragione sociale della persona giuridica...................................... 7
Art. 10 - Durata del contratto ................................................................................................................... 9
Art. 11 - Cessazione dell'erogazione, risoluzione anticipata del contratto............................................... 9
Art. 12 - Erogazioni provvisorie .............................................................................................................. 9
Art. 13 - Modalità di somministrazione, numero di prese......................................................................
Art. 14 - Dimensione della presa, modifiche, pressione di distribuzione, pressione minima.................
Art. 15 - Opere di prolungamento e potenziamento rete, proprietà degli impianti, verifiche e
manutenzioni.......................................................................................................................................... 11
Art. 16 - Impianti interni, dispositivi di sezionamento, impianti di autoclave, modalità di connessione.
............................................................................................................................................................... 12
Art. 17 - Obblighi dell'Utente - fughe accidentali................................................................................... 12
Art. 18 - Ispezioni e verifiche. ................................................................................................................ 13
Art. 19 - Interruzioni dell'erogazione, diminuzioni di pressione, impurità............................................. 14
Art. 20 - Modalità di pagamento, ritardo nel pagamento, penali............................................................ 14
Art. 21 - Tipologie di Utenza .................................................................................................................
Art. 22 - Accessibilità al contatore. ........................................................................................................
Art. 23 - Manutenzione del contatore. .................................................................................................... 16
Art. 24 - Accertamento dei consumi e verifica del contatore. ................................................................ 16
Art. 25 - Fatturazione............................................................................................................................. 17
Art. 26 - Erogazioni provvisorie a contatore quantitativo minimo garantito mensile. ........................... 17
Art. 27 - Fontanelle................................................................................................................................ 17
Art. 28 - Posizionamento idranti............................................................................................................. 17
Art. 29 - Uso degli idranti. impianti antincendio.................................................................................... 18
REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE................................................................... 19
Art. 30 - Disciplina degli scarichi in pubblica fognatura - Classificazione degli scarichi ..................... 19
Art. 31 - Ammissibilità degli scarichi.....................................................................................................
Art. 32 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica
fognatura................................................................................................................................................
Art. 33 - Limiti di accettabilità per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura.......... 21
Art. 34 - Prescrizioni particolari per gli scarichi di acque reflue domestiche, ad esclusione di quelli che
provengono esclusivamente da insediamenti di tipo residenziale e/o da servizi igienici, e per le acque
reflue industriali in pubblica fognatura................................................................................................... 21
Art. 35 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione - scarichi di acque reflue industriali .................. 23
Art. 36 - Modificazioni degli scarichi..................................................................................................... 23
Art. 37 - Scarichi di sostanze pericolose................................................................................................. 24
Art. 38 - Divieto di diluizione degli scarichi .......................................................................................... 24
Art. 39 - Sversamenti accidentali............................................................................................................
Art. 40 - Scarichi vietati.........................................................................................................................
Art. 41 - Corretto e razionale uso dell'acqua.......................................................................................... 26
Art. 42 - Obbligo di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura ............................................. 27
Art. 43 - Separazione degli scarichi........................................................................................................ 27
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 38
Art. 44 - Modalità tecniche di allacciamento - Prescrizioni generali..................................................... 27
Art. 45 - Allacciamento di nuove reti fognarie....................................................................................... 28
Art. 46 - Allacciamento alla pubblica fognatura..................................................................................... 29
Art. 47 - Norme particolari per l'allacciamento alla pubblica fognatura................................................ 30
Art. 48 - Pozzetto di consegna ................................................................................................................ 30
Art. 49 - Impianti di pretrattamento........................................................................................................ 31
Art. 50 - Raccolta e pretrattamento delle acque reflue industriali .......................................................... 31
Art. 51 - Controllo e misurazione degli scarichi .................................................................................... 32
Art. 52 - Controllo degli scarichi industriali .......................................................................................... 32
Art. 53 - Installazione di strumenti di misura e controllo ....................................................................... 33
Art. 54 - Tariffe..................................................................................................................................... 34
Art. 55 - Fughe accidentali di acqua dovute a guasti e rotture sull'impianto interno dell'utente -
Fatturazione degli importi di fognatura e depurazione ..........................................................................34
NORME FINALI................................................................................................................................... 35
Art. 56 - Sistema Sanzionatorio ............................................................................................................. 35
Art. 57 - Reclami................................................................................................................................... 35
Art. 58 - Variazioni del Regolamento..................................................................................................... 36
Art. 59 - Disposizioni finali ................................................................................................................... 36
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 39
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SCHEMI DI ALLACCIAMENTO
ACQUEDOTTOALLEGATO 1 REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SCHEMI DI ALLACCIAMENTO
ACQUEDOTTOALLEGATO 1
ALLACCIAMENTO TIPO
L'impianto pubblico di responsabilità del Gestore è sino al contatore da cui parte
l'impianto interno che dovrà comunque essere realizzato come da schema.
In caso di allacciamenti multipli ci saranno più installazioni (come da schema) nello
stesso pozzetto, o nicchia, che dovrà pertanto essere di adeguate dimensioni.
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 40
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SCHEMI DI ALLACCIAMENTO
ACQUEDOTTOALLEGATO 1 REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SCHEMI DI ALLACCIAMENTO
ACQUEDOTTOALLEGATO 1
ALLACCIAMENTO CON PRESA ANTINCENDIO
L'impianto pubblico di responsabilità del Gestore è sino al contatore da cui parte
l'impianto interno che dovrà comunque essere realizzato come da schema.
In caso di allacciamenti multipli ci saranno più installazioni (come da schema) nello
stesso pozzetto, o nicchia, che dovrà pertanto essere di adeguate dimensioni.
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 41
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SCHEMI DI ALLACCIAMENTO
ACQUEDOTTOALLEGATO 1 REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SCHEMI DI ALLACCIAMENTO
ACQUEDOTTOALLEGATO 1
ALLACCIAMENTO TIPO IN NICCHIA
Indicativamente le dimensioni della nicchia sono le seguenti: larghezza cm 60,
profondità cm 40 ed altezza cm 60. In ogni caso, prima di realizzare i lavori, l'utente
deve sentire il Gestore per realizzare la nicchia di adeguate dimensioni.
L'impianto pubblico di responsabilità del Gestore è sino al contatore da cui parte
l'impianto interno che dovrà comunque essere realizzato come da schema.
In caso di allacciamenti multipli ci saranno più installazioni (come da schema) nello
stesso pozzetto, o nicchia, che dovrà pertanto essere di adeguate dimensioni.
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 42
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SCHEMI DI ALLACCIAMENTO
FOGNATURAALLEGATO 1 REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SCHEMI DI ALLACCIAMENTO
FOGNATURAALLEGATO 1
ALLACCIAMENTO TIPO
L'impianto pubblico di responsabilità del Gestore è sino al POZZETTO DI
CONSEGNA (sifonato) escluso da cui parte l'impianto interno.
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 43
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SCHEMI DI ALLACCIAMENTO
FOGNATURAALLEGATO 1 REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SCHEMI DI ALLACCIAMENTO
FOGNATURAALLEGATO 1
ALLACCIAMENTO TIPO CON INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 44
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALL/2
TARIFFE PER ALLACCIAMENTI NUOVI E SPOSTAMENTI PRESA
SERVIZIO ACQUEDOTTO
PREZZO PRESA
1/2'' 3/4'' 1'' 1'' 1/4'' 1'' 1/2'' 2''
STERRATO
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALL/2
TARIFFE PER ALLACCIAMENTI NUOVI E SPOSTAMENTI PRESA
SERVIZIO ACQUEDOTTO
PREZZO PRESA
1/2'' 3/4'' 1'' 1'' 1/4'' 1'' 1/2'' 2''
STERRATO
DIRITTO FISSO per contatore 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
PRESA DA 0 A 10 MT 490,00 510,00 540,00 560,00 610,00 700,00
TOTALE PRESA SINO A 10 MT 690,00 710,00 740,00 760,00 810,00 900,00
RIATTIVAZIONE utenza cessata 490,00 510,00 540,00 560,00 610,00 700,00
per normalizzazione presa
sino a mt. 10
DEMOLIZIONE PRESA 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00
SUPPLEMENTI E VARIE
RIPRISTINI
- per ogni mq in più
- su prescrizione dell'ente
proprietario della strada
- tappeto e fresatura
----------
-----
-----
-----
-----
PER
EVENTUALI SPESE ISTRUTTORIE
A FORFAIT (per ogni pratica)
- Provincia, A.N.A.S., altri Enti Locali
150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
SUPPL. MENSOLA/caduna
- oltre la prima
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
SUPPL. OLTRE I 10 MT/per mt
- scavo
- reinterro
25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
SUPPL.POZZETTO CONTAT.
- formato standard
- oltre il primo
50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
N O T E:
EVENTUALI COSTI AGGIUNTIVI DOVUTI A PRESCRIZIONI PARTICOLARI DI ENTI
O SOGGETTI TERZI SARANNO ADDEBITATI SEPARATAMENTE
Regolamento del Servizio Idrico Integrato
pag. 45
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALL/2
TARIFFE PER ALLACCIAMENTI NUOVI E SPOSTAMENTI PRESA
SERVIZIO ACQUEDOTTO
PREZZO PRESA
1/2'' 3/4'' 1'' 1'' 1/4'' 1'' 1/2'' 2''
SUPPLEMENTI E VARIE
ASFALTO-PORFIDO-ACCIOTOLATO
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALL/2
TARIFFE PER ALLACCIAMENTI NUOVI E SPOSTAMENTI PRESA
SERVIZIO ACQUEDOTTO
PREZZO PRESA
1/2'' 3/4'' 1'' 1'' 1/4'' 1'' 1/2'' 2''
SUPPLEMENTI E VARIE
ASFALTO-PORFIDO-ACCIOTOLATO
DIRITTO FISSO per contatore
PRESA DA 0 A 10 MT
TOTALE PRESA SINO A 10 MT
(compreso ripristini asfalto con
fresatura e tappetino sino a 10 mq. ca)
RIATTIVAZIONE utenza cessata
per normalizzazione presa
sino a mt. 10
DEMOLIZIONE PRESA
RIPRISTINI
- per ogni mq in più
- su prescrizione dell'ente
proprietario della strada
- tappeto e fresatura
PER EVENTUALI SPESE ISTRUTTORIE
A FORFAIT (per ogni pratica)
- Provincia, A.N.A.S., altri Enti Locali
SUPPL. MENSOLA/caduna
- oltre la prima
SUPPL. OLTRE I 10 MT/per mt
- scavo e reiterro
- materiale arido e binder
- tappeto
SUPPL.POZZETTO CONTAT.
- formato standard
- oltre il primo
200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
700,00 720,00 740,00 770,00 820,00 1050,00
900,00 920,00 940,00 970,00 1020,00 1250,00
700,00 720,00 740,00 770,00 820,00 1050,00
540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00
25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
N O T E: EVENTUALI COSTI AGGIUNTIVI DOVUTI A PRESCRIZIONI PARTICOLARI DI ENTI
O SOGGETTI TERZI SARANNO ADDEBITATI SEPARATAMENTE
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 46
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
TARIFFE PER ALLACCIAMENTI ALL/2
SERVIZIO FOGNATURA
PREZZO PRESA
uso domestico e assimilati
STERRATO ASFALTO - PORFIDO
ACCIOTOLATO
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
TARIFFE PER ALLACCIAMENTI ALL/2
SERVIZIO FOGNATURA
PREZZO PRESA
uso domestico e assimilati
STERRATO ASFALTO - PORFIDO
ACCIOTOLATO
DIRITTO FISSO PER ALLACCIAMENTO
PRESA DA 0 A 5 MT
(sino a 5 mq)
TOTALE ALLACCIAMENTO
RIPRISTINI
- per ogni mq in più
- su prescrizione dell'ente
proprietario della strada
- tappeto e fresatura
PER EVENTUALI SPESE ISTRUTTORIE
A FORFAIT (per ogni pratica)
- Provincia, A.N.A.S., altri Enti Locali
SUPPL. OLTRE I 5 MT/per mt
- scavo
- reinterro
- materiale arido e binder
200,00 200,00
600,00 800,00
800,00 1000,00
150,00
80,00
25,00
150,00
110,00
SUPPLEMENTI E VARIE
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 47
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALL/3
T I P O L O G I E D I U T E N Z A
USI DOMESTICI
Utenze domestiche e di comunità, le quali utilizzano l'acqua per la soddisfazione
dei bisogni tipici dell'abitazione familiare e delle relative pertinenze
USI AGRICOLI
Azienda Agricola con PARTITA IVA
USO ALLEVAMENTO
Impianto con solo utilizzo di allevamento verificabile con Dichiarazione Sostitutiva
di Atto di Notorietà che deve essere presentata dal Titolare dell'allevamento
UTENZE PRODUTTIVE
Utenze con utilizzi collegati allo svolgimento di attività produttive di tipo:
- Artigianale
- Commerciale
- Industriale
come da certificato C.C.I.A.A.
ALTRI USI
Utenze con utilizzi che non rientrano nelle categorie precedenti
Utenze con utilizzo esclusivo per CANTIERE
Utenze comunali e provinciali di Servizio Pubblico a scopi istituzionali
(scuole, campi sportivi comunali, asilo comunale , ...)
UTENZE COMUNALI
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALL/3
T I P O L O G I E D I U T E N Z A
USI DOMESTICI
Utenze domestiche e di comunità, le quali utilizzano l'acqua per la soddisfazione
dei bisogni tipici dell'abitazione familiare e delle relative pertinenze
USI AGRICOLI
Azienda Agricola con PARTITA IVA
USO ALLEVAMENTO
Impianto con solo utilizzo di allevamento verificabile con Dichiarazione Sostitutiva
di Atto di Notorietà che deve essere presentata dal Titolare dell'allevamento
UTENZE PRODUTTIVE
Utenze con utilizzi collegati allo svolgimento di attività produttive di tipo:
- Artigianale
- Commerciale
- Industriale
come da certificato C.C.I.A.A.
ALTRI USI
Utenze con utilizzi che non rientrano nelle categorie precedenti
Utenze con utilizzo esclusivo per CANTIERE
Utenze comunali e provinciali di Servizio Pubblico a scopi istituzionali
(scuole, campi sportivi comunali, asilo comunale , ...)
UTENZE COMUNALI
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 48
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
ALL/4
TARIFFE PRESTAZIONI VARIE
1.
COSTI DI PREVENTIVAZIONE E SOPRALLUOGO
€ 50,00
(art. 5 - commi 1 e 2 )
2.
SOPRALLUOGO E/O INTERVENTO IN SEGUITO
€ 50,00
A CHIAMATA DELL'UTENTE
(l'importo viene corrisposto dall'utente solo nel caso in cui
l'inconveniente non sia riconducibile alla rete idrica pubblica)
- intervento di chiusura presa (art.59-comma 11)
- intervento di apertura presa (art.59-comma 11)
- controllo lettura contatore (art.59-comma 11)
- riattivazione con solo apertura presa
- intervento di mancata installazione del contatore per cause imputabili all'utente
3.
RIMBORSO SPESE SOLLECITO
€ 10,00
(art. 20 - comma 5.)
4.
RIAPERTURA ACQUA A SEGUITO DI CHIUSURA PER
€ 100,00
INADEMPIENZE CONTRATTUALI
(art. 20-comma 5)
5.
INSTALLAZIONE E RIMOZIONE COLONNINA PER
€ 50,00
ALLACCIAMENTO FORFETARIO
6.
COSTI VERIFICA CONTATORE
€ 150,00
da corrispondere solo se le indicazioni non risultino
errate a danno dell'utente in misura superiore al 5%
(art. 24-comma 5)
7.
A - FORNITURA DI ACQUA POTABILE MEDIANTE
€ 100,00
AUTOBOTTE aziendale (solo per i comuni
a prelievo
appartententi all'Ambito Territoriale Ottimale nr. 5)
+ € 1,00/km
B - FORNITURA DI ACQUA POTABILE MEDIANTE
€ 60,00
AUTOBOTTE PRIVATA (prelievo alla fonte)
a prelievo
8.
SOSTITUZIONE CONTATORE DANNEGGIATO PER
€ 60,00
NEGLIGENZA DELL'UTENTE
(art. 17 - comma 1) - (art. 23-comma 2)
9.
SPESE CONTRATTUALI
--> spese di scrittura
€ 11,00
triplo Quota Accesso
al Servizio di
acquedotto
--> anticipo a garanzia obblighi contrattuali
--> posa contatore per attivazione nuova utenza
€ 40,00
in vigore all'atto della
--> Bolli
stipula del contratto
Gli importi riportati nel presente Regolamento sono al netto di IVA.
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 49
I numeri dell'ATO Astigiano Monferrato:
.
154 Comuni per un totale di circa 256.000 abitanti su 2.040 kmq di territorio;
.
uno sviluppo di circa 4.400 km di rete idrica e 1.300 km di rete fognaria, più di 800 impianti
di depurazione;
.
ogni anno vengono erogati circa 20 milioni di mc. di acqua potabile.
L'Autorità d'Ambito è a disposizione di tutti gli utenti ai seguenti numeri:
Sede c/o Provincia di Asti;
Uffici in Via Antica Zecca n. 3 - 14100 ASTI
Tel 0141-351.442
Fax. 0141 - 592.263
e- mail ambito5.ato@reteunitaria.piemonte.it
www.ato5asti.it
Autorità d'Ambito n. 5 Astigiano Monferrato
I Gestori che erogano il servizio, raggruppati in Associazione Temporanea di Imprese, sono i
seguenti:
ASTI Servizi Pubblici S . p . A
C.so Don Minzioni n. 86 - 14100 Asti
Tel. 0141-434611 - Fax. 0141-434666
e-mail info@asp.asti.it
www.asp.asti.it
Piazza Marconi n. 10 - 14019 Villanova d'Asti (AT)
Tel. 0141-946609 - Fax. 0141-945105
e-mail acp@acquedottopiana.it
www.acquedottopiana.it
Loc. Bellangero n. 321 - San Marzanotto 14050 ASTI
Tel. 0141-53260 - Fax. 0141-597832
e-mail covalti@tin.it
www.provincia.asti.it/consorziovaltiglione
Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato
Sede legale c/o Municipio di Moncalvo
Direzione: Via Ferraris n. 3 14036 Moncalvo (AT)
Tel. 0141-911111 - Fax. 0141-911142
e-mail info@ccam.it
www.ccam.it
Regolamento del Servizio Idrico Integrato pag. 50